La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 46206 depositata il 16 novembre 2023 ha ribadito che integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera.
Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 641 cod. pen. non è, infatti, sufficiente che il soggetto agente intendesse sottrarsi al pagamento di quanto dovuto, ma deve risultare che non poteva far fronte all’obbligazione in ragione del suo stato di insolvenza che venne dissimulato.
La Corte territoriale ha ampiamente argomentato sul punto, con motivazione logica e persuasiva, atteso che ciò che rileva ai fini della sussistenza della truffa, è l’esistenza di raggiri, in quanto, dalla ricostruzione del fatto per come operata dai giudici di merito, risulta che l’imputato ogniqualvolta attraversava per le corsie riservate ai clienti dotati di sistemi di pagamento automatizzati, si accodava a coloro che stavano regolarmente impegnando la relativa corsia e con repentinità li seguiva senza mantenere la normale distanza di percorrenza, guadagnandosi l’uscita.
Tale ripetuto modus operandi, realizzato mediante una specifica condotta di tacere posta in essere coscientemente dall’imputato, è elemento ritenuto idoneo dalla Corte di appello, con motivazione condivisibile che non si presta a censure, ad integrare il raggiro del delitto di truffa, in quanto è proprio mediante tali capziosi espedienti che si è indotta in errore la Società Autostrade.
Al riguardo, va ribadito l’orientamento di legittimità espresso da questa Sezione secondo cui integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (Sez. 2, Sentenza n. 26289 del 18/05/2007, Rv. 237150-01; Sez. 7, n. 33299 del 27/03/2018, Rv. 273701-01).
Il delitto di truffa, infatti, si distingue da quello di insolvenza fraudolenta per le modalità della condotta, atteso che nella truffa si simulano artificiosamente circostanze e condizioni non vere per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta si dissimula una condizione vera, quale quella di essere insolvente.
Infine, deve altresì ribadirsi, conformemente all’orientamento espresso a Sezioni unite di questa Corte, l’esistenza di un rapporto di sussidiarietà tra l’illecito amministrativo di cui all’art. 176 comma 17, Cds e le fattispecie penali eventualmente concorrenti e, pertanto, nell’ipotesi dell’omesso pagamento da parte dell’utente dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale mediante artifizi e raggiri ben può configurarsi anche il delitto di truffa (Sez. un., n. 7738 del 9/7/1997, Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 11734 del 06/03/2008, Rv. 239750) essendo presente nella condotta un quid pluris rispetto all’elusione dell’obbligazione.
La Corte di appello ha ampiamente motivato sul punto, applicando in modo corretto i principi appena richiamati, ritenendo la ricorrenza della truffa e dunque escludendo la possibilità di considerare ricorrente la contravvenzione evocata dalla difesa.
