Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 36025/2023, udienza del 12 luglio 2023, ha escluso che l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo contrasti con il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio sancito dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani.
Inesistenza di un diritto assoluto ad occupare un immobile abusivo destinato a casa familiare
Difatti, come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.3, n. 24882 del 26/04/2018, Rv. 273368 e Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Rv. 267024), in tema di reati edilizi, l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 C.E.D.U., posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto “assoluto” a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato.
Obbligo di rispettare il principio proporzionale di matrice convenzionale
Più di recente, è stato altresì affermato (cfr. Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950) che il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell’interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell’immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l’esigenza di evitare l’esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l’eventuale consapevolezza della natura abusiva dell’attività edificatoria, consapevolezza che nel caso di specie non era stata ritenuta sussistente dal giudice dell’esecuzione all’esito di un percorso argomentativo non manifestamente illogico e dunque non sindacabile in sede di legittimità.
L’ordine di demolizione non ha una finalità punitiva
Da ultimo, nella pronuncia prima citata, è stato ricordato che l’ordine di demolizione non riveste, nel nostro ordinamento, una funzione punitiva, quale elemento di pena da irrogare al colpevole, ma, diversamente, una funzione ripristinatoria del bene interesse tutelato, per cui l’ordine, quando imposto dall’autorità giudiziaria in uno con la sentenza di condanna, non si pone in rapporto alternativo con l’omologo ordine emesso dall’autorità amministrativa, ferma restando la necessità di un coordinamento tra le due disposizioni in sede esecutiva; da ciò consegue che, essendo privo di finalità punitive, l’ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981 che riguarda soltanto le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.
