Patrocinio a spese dello Stato e riconoscimento dell’articolo 131-bis c.p. (di Riccardo Radi)

L’avvenuta ammissione al beneficio non può essere un fattore ostativo all’eventuale riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 49000 depositata l’8 novembre 2023 (per steso in calce al post), in tema di patrocinio dei non abbienti, ha affermato che l’avvenuta ammissione al beneficio, in quanto espressamente prevista dal legislatore come circostanza aggravante del delitto previsto dall’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non costituisce fattore ostativo all’eventuale riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen..

La Suprema Corte premette che il tribunale, prima, e la Corte di merito, poi hanno affermato che il fatto non è di particolare tenuità perché l’amministrazione è stata ingannata ed il beneficio cui l’imputato non aveva diritto è stato ottenuto.

La cassazione stigmatizza il ragionamento, evidenziando che l’ammissione al beneficio non dovuto è circostanza espressamente prevista dal legislatore come aggravante (art. 95, secondo periodo, del d.p.r. n. 115 del 2022): ne discende che la riconducibilità a tale tipizzazione non può essere considerata, di per sé, elemento ostativo all’eventuale riconoscimento della causa di non punibilità; altrimenti è come se la legge dicesse – ma non dice – “il fatto non può mai essere considerato di particolare tenuità ove venga conseguita o mantenuta l’ammissione in mancanza dei requisiti”.

Una ultima considerazione non secondaria: al giudice è demandato dall’ordinamento il compito di interprete, non già di legislatore.