Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n, 31431/2023, udienza del 15 giugno 2023,considera legittima la convalida dell’arresto di uno straniero che non comprende la lingua italiana, anche senza l’assistenza di un interprete.
Vicenda giudiziaria
Il tribunale, adito ex art. 449, comma 1, cod. proc. pen., ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di convalida dell’arresto in flagranza del cittadino straniero BC per l’impossibilità di reperire un interprete e pertanto restituiva gli atti al PM.
Con contestuale ordinanza, il medesimo giudice ha applicato all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.
Ricorso per cassazione
Avverso entrambe le suddette ordinanze ha proposto ricorso per cassazione il PM, deducendo, per ciò che qui interessa, l’abnormità del provvedimento di mancata convalida e di restituzione degli atti al PM.
Il tribunale avrebbe dovuto procedere infatti sulla richiesta di convalida, anche nell’impossibilità di effettuare l’interrogatorio di garanzia per una causa di forza maggiore (quale era quella di irreperibilità di un interprete di lingua turca).
Altrettanto erroneamente il tribunale avrebbe considerato la presenza dell’interprete alla stregua di una condizione di ammissibilità del rito.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
In ordine al non luogo a provvedere sulla convalida dell’arresto in flagranza, il collegio intende dare continuità al principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull’assistenza linguistica, è legittima la convalida dell’arresto dello straniero alloglotta, senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l’impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell’operato della polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 4649 del 15/01/2015, Rv. 262034).
Pertanto, il tribunale doveva procedere sulla richiesta di convalida dell’arresto in flagranza, con la conseguenza che deve ritenersi erronea la restituzione degli atti al PM senza procedere a tale incombente e quindi non pronunciandosi sull’ammissibilità del rito direttissimo.
Il diniego di instaurare il rito direttissimo si è, conclusivamente, risolto in una indebita scelta processuale da parte del giudice, decisione affetta da abnormità sotto il profilo funzionale, in quanto da essa è derivata la indebita regressione del procedimento, al di fuori dei casi consentiti (solo ove ritenga di non convalidare l’arresto, per carenza dei requisiti di legge, può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con rito ordinario).
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata.
Commento
Come sempre, è meglio partire dalle fonti normative di riferimento, iniziando dalla legislazione ordinaria.
Viene anzitutto in rilievo il comma 4-bis dell’art. 104 cod. proc. pen. la cui aggiunta si deve all’art. 1, comma 1, lettera a), d. lgs. n. 32/2014, a sua volta attuativo della direttiva 2010/64/UE sull’assistenza linguistica.
Il comma in questione dispone che “L’imputato in stato di custodia cautelare, l’arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all’assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell’interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.“.
A sua volta, la lettera b) del medesimo art. 1, comma 1, ha interamente sostituito l’art. 143 cod. proc. pen., ora rubricato “Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali“, così riformulato:
“1. L’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l’autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
4. L’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall’autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
5. L’interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.”.
Come già detto, le due norme appena citate sono il frutto del recepimento della direttiva 2010/64/UE sull’assistenza linguistica ed in particolare dei suoi artt. 2/5.
Qui basta tuttavia riportare il “considerando” 14 per i quale “Il diritto all’interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La presente direttiva facilita l’applicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo“.
Sempre in tema di fonti sovranazionali, si deve ricordare l’art. 6 comma 3, lettere c) ed e), CEDU, che attribuiscono rispettivamente all’accusato il diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico e di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.
Ultimo riferimento ma non certo per importanza è l’art. 111, comma 3, Cost. il cui ultimo periodo esige che la persona accusata di un reato “sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo“.
A conclusione di questa breve rassegna, si possono tenere per fermi i seguenti punti:
- l’accusato in sede penale che non conosce la lingua del Paese ove si svolge il procedimento a suo carico ha il diritto di essere assistito da un interprete per comprendere l’accusa di cui è chiamato a rispondere e ciò che accade nel procedimento ed ancora per potere comunicare col suo difensore ai fini delle iniziative da intraprendere;
- tale diritto è parte integrante e imprescindibile dell’equo processo per la Costituzione, per la CEDU, per il diritto eurounitario;
- nessuna delle fonti normative citate prevede deroghe all’assolutezza del diritto in esame, neanche a fronte di eventuali cause di forza maggiore.
Ove si pongano in comparazione queste conclusioni con quelle raggiunte nella decisione oggetto di questo post, emerge una palese divergenza che – è bene precisarlo – non attiene alla qualifica di abnormità attribuita all’erroneo non liquet del tribunale sulla richiesta di convalida dell’arresto ma alla possibilità apertamente ammessa dal collegio di legittimità di procedere alla convalida anche in assenza di interprete per ragioni di causa maggiore.
Anche a tenere in disparte la questione di fatto sull’effettiva ricorrenza della causa di forza maggiore, apparendo singolare che non si sia riusciti a trovare un interprete nel tempo non infinitesimale che decorre dall’arresto all’udienza di convalida, ciò che rimane è un’interpretazione sorda alle plurime ed autorevolissime fonti normative che regolano la fattispecie giuridica ed autoreferenziale in quanto fondata unicamente su un precedente giurisprudenziale discutibile tanto quanto la decisione che lo ha richiamato adesivamente.
Prima di chiudere può servire riportare integralmente un passaggio particolarmente pertinente della sentenza della Corte EDU, prima sezione, causa Knox c. Italia (ricorso n.76577/13) del 24 gennaio 2019.
“182. La Corte rammenta che, ai sensi del paragrafo 3 e) dell’articolo 6 della Convenzione, l’imputato che non comprende o non parla la lingua utilizzata in udienza ha diritto ai servizi gratuiti di un interprete affinché gli siano tradotti o interpretati tutti gli atti del procedimento avviato a suo carico di cui gli serva, per beneficiare di un processo equo, cogliere il senso o farlo rendere nella lingua utilizzata dal tribunale. L’assistenza data in materia di interpretazione deve permettere all’imputato di sapere ciò che gli viene addebitato e di difendersi, in particolare fornendo al tribunale la sua versione dei fatti. Il diritto così sancito deve essere concreto ed effettivo. Pertanto, le autorità competenti non hanno solo il dovere di nominare un interprete, ma anche, una volta allertate in un determinato caso, quello di esercitare un certo controllo a posteriori per quanto riguarda il valore dell’interpretariato fornito (Hermi c. Italia [GC], n. 18114/02, § 80, CEDU 2006 XII, Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989, § 74, serie A n. 168, Güngör c. Germania (dec.), n. 31540/96, 17 maggio 2001, Cuscani c. Regno Unito, n. 32771/96, § 39, 24 settembre 2002, Protopapa c. Turchia, n. 16084/90, § 80, 24 febbraio 2009 e Vizgirda c. Slovenia, n. 59868/08, §§ 75-79, 28 agosto 2018).
183. Inoltre, come l’assistenza di un avvocato, quella di un interprete deve essere garantita fin dalla fase delle indagini, a meno che non sia dimostrato che esistono ragioni imperiose per limitare tale diritto (si veda, in tal senso, Diallo c. Svezia (dec.), n. 13205/07, § 25, 5 gennaio 2010, Baytar c. Turchia, n. 45440/04, §§ 50 e seguenti, 14 ottobre 2014, e Şaman c. Turchia, n. 35292/05, § 30, 5 aprile 2011).
184. La Corte indica anche che non è opportuno fissare, dal punto di vista dell’articolo 6 § 3 e) della Convenzione, delle condizioni dettagliate circa le modalità con le quali possono essere forniti i servizi di un interprete per assistere gli imputati. Un interprete non è un agente del tribunale ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e non è soggetto ad alcun requisito formale di indipendenza o di imparzialità in quanto tale. I suoi servizi devono apportare all’imputato un aiuto effettivo nel condurre la sua difesa e il suo comportamento non deve poter pregiudicare l’equità del processo (Uçak c. Regno Unito (dec.), n. 44234/98, 24 gennaio 2002).
185. Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che, secondo quanto ammesso dalla stessa A.D., il ruolo svolto da quest’ultima mentre la ricorrente, accusata penalmente ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, esponeva la sua versione dei fatti, è andato oltre le funzioni di interprete che essa doveva assicurare. La Corte osserva che A.D., in effetti, ha voluto stabilire una relazione umana ed emotiva con la ricorrente, attribuendosi un ruolo di mediatrice e assumendo un atteggiamento materno con non erano assolutamente richiesti nel caso di specie (paragrafi 40 e 41 supra).
186. La Corte osserva che, pur avendo sollevato queste doglianze dinanzi alle giurisdizioni nazionali, la ricorrente non ha tuttavia beneficiato di un procedimento che potesse far luce su quanto da lei dedotto (si veda, mutatis mutandis, Mantovanelli c. Francia, 18 marzo 1997, Recueil 1997-II). Le autorità hanno infatti omesso di valutare il comportamento di A.D., verificando se le sue funzioni di interprete fossero state esercitate secondo le garanzie previste dall’articolo 6 §§ 1 e 3 e), e di considerare se il comportamento di quest’ultima avesse avuto un impatto sull’esito del procedimento penale avviato nei confronti della ricorrente. La Corte constata inoltre che gli scambi avvenuti tra la ricorrente e AD durante l’interrogatorio del 6 novembre 2007 non erano stati in alcun modo menzionati nel relativo verbale.
187. Secondo la Corte, questa carenza iniziale ha pertanto avuto delle ripercussioni su altri diritti che, pur essendo distinti da quello di cui viene dedotta la violazione, sono strettamente legati ad esso, e ha compromesso l’equità del procedimento nel suo complesso (Baytar, sopra citata, § 55, 14 ottobre 2014).
188. Considerato quanto sopra esposto, vi è stata violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 e) della Convenzione nel caso di specie“.
Parole e concetti chiarissimi che non richiedono alcun commento aggiuntivo.
Nella stessa sentenza la Corte ha affrontato specificamente la questione delle “ragioni imperiose” che possono giustificare la limitazione del diritto di accesso ad un avvocato e l’ha affrontata nei termini che seguono:
“154. Essa rammenta inoltre che le limitazioni all’accesso a un avvocato per motivi imperiosi sono permesse durante la fase preliminare al processo soltanto in casi eccezionali, e devono essere di natura temporanea e fondate su una valutazione individuale delle circostanze particolari del caso di specie (Beuze, sopra citata, § 142).
155. Ora, nella presente causa, il Governo fa riferimento a una interpretazione giurisprudenziale che permette di utilizzare le dichiarazioni spontanee fatte da una persona sottoposta a indagini in assenza di un difensore quando tali dichiarazioni sono esse stesse costitutive di un reato.
156. Anche a voler vedere in tale argomento un «motivo imperioso» nel senso della propria giurisprudenza, la Corte osserva tuttavia che l’interpretazione giurisprudenziale invocata è di portata generale. Il Governo non ha peraltro accertato se esistessero circostanze eccezionali tali da giustificare le limitazioni apportate al diritto della ricorrente. Non spetta alla Corte ricercarle di propria iniziativa (Simeonovi, sopra citata, § 130).
157. La Corte non vede alcun motivo imperioso che possa giustificare le limitazioni sopra menzionate nel caso di specie“.
Dunque le limitazioni di un diritto difensivo di primo rango sono eccezionali e devono essere rigorosamente argomentate e la citazione di un precedente giurisprudenziale non è sufficientemente funzionale a tale scopo.
