La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 42217/2023 ha stabilito che in tema di atti persecutori, non integrano il reato, previsto e punito dall’articolo 612 bis c.p., quelle azioni (ancorché offensive) che vengano compiute con cadenza episodica e, pertanto, non connotate dal carattere dell’abitualità, nonché inidonee a provocare quel perdurante stato di ansia e di paura richiesto dalla fattispecie incriminatrice ai fini della sua consumazione.
La Suprema Corte ha sottolineato che per configurare gli atti persecutori è sempre necessaria la valutazione della frequenza e dell’intensità delle condotte lesive.
Nel caso di specie deve comunque rilevarsi che la sentenza impugnata ha correttamente chiarito che i fatti contestati (ingiuria e spargimenti e spruzzi di disinfettanti) non sono tali da trasmodare nel reato di atti persecutori, in ragione della loro scarsa frequenza e della loro modesta intensità.
Si è trattato di episodi non minacciosi né violenti, la cui frequenza si è diradata nel tempo, comunque inidonei a ingenerare un perdurante e grave stato di ansia o paura, peraltro meramente asserito dalle parti civili o, comunque riconducibile a fatti anteriori, rispetto a quelli oggetto dell’imputazione.
Fatto
Con sentenza del 18 gennaio 2023, la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado – con la quale l’imputato era stato condannato, anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, per il reato di atti persecutori (contestato come commesso (omissis)) – riqualificando le condotte ai sensi degli artt. 594 e 674 c.p. e assolvendo l’imputato dalle prime, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché dichiarando non doversi procedere nei confronti dello stesso per la seconda, per estinzione del reato per intervenuta prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
Avverso la sentenza le parti civili hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, chiedendone l’annullamento agli effetti civili.
L’esito del ricorso è stato rappresentato all’inizio del post ed è una decisione condivisibile che sottolinea l’episodicità delle condotte.
