Potere giudiziale di ammissione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p.: l’insufficiente motivazione del provvedimento non determina nullità o inutilizzabilità (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 44611/2023, udienza del 10 ottobre 2023, chiarisce le conseguenze dell’insufficiente motivazione del provvedimento di ammissione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.

Motivi di ricorso per cassazione

Con il primo motivo la parte civile, ripercorsi gli antefatti processuali, lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma 1, cod. proc. pen.

Censura avere i giudici di merito fatto cattivo governo della disciplina sulla valutazione delle prove, in particolare avendo attribuito rilievo esclusivo ed assorbente alla deposizione del testimone xxx collega dell’imputato, introdotto dal Giudice di pace ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.

Violando quanto prescritto dall’art. 192, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza ha sposato – si ritiene, acriticamente – la versione dei fatti di xxx senza effettuare la necessaria valutazione della credibilità del teste, sia soggettiva, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni personali, dal suo passato e dai rapporti con l’accusato, sia oggettiva, fondata sulla precisione e sulla coerenza della stessa nel complessivo quadro probatorio.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 507 e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il giudice ammesso il teste ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen, senza fornire alcuna motivazione circa l’assoluta necessità ai fini del decidere: donde la nullità dell’ordinanza ammissiva.

Decisione della Corte di cassazione

Il collegio di legittimità ha rigettato per infondatezza entrambi i motivi di ricorso.

Ha ricordato anzitutto che «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, Rv. 274191-02) e che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196-02).

Quanto al vizio di motivazione contestualmente denunziato, ha poi rilevato che, ai sensi del chiaro tenore del comma 2-bis dell’art. 606 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 5, comma 1, del d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, «Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)», cod. proc. pen. Infatti, è stato già opportunamente puntualizzato in giurisprudenza che «Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557).

In relazione al secondo motivo è sufficiente rammentare che, secondo Sez. 3, n. n. 16673 del 30/10/2017, dep. 2018, Rv. 272817, «L’esercizio del potere del giudice di assunzione di nuove prove a norma dell’art. 507 cod. proc. pen. sorretto da motivazione insufficiente non determina inutilizzabilità o invalidità, in quanto l’ordinamento processuale non prevede specifiche sanzioni (nella specie, la S. C. ha ritenuto legittima l’ordinanza di ammissione della prova testimoniale degli agenti della polizia giudiziaria, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine da essi svolti per violazione dell’art. 360 cod. proc. pen., sorretta dalla formula “stante la necessità ai fini del decidere”)»; in senso conforme, tra le altre, Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013, Rv. 2544971: «L’esercizio positivo del potere da parte del giudice di disporre l’assunzione di nuove prove a norma dell’art. 507 cod. proc. pen, senza alcuna motivazione sull’assoluta necessità dell’acquisizione non determina alcuna inutilizzabilità o invalidità, non prevedendo l’ordinamento processuale specifiche sanzioni (fattispecie in cui il giudice di merito aveva disposto l’effettuazione di una ricognizione di persona e l’acquisizione di una perizia già espletata)»).