Rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio: finalità, condizioni legittimanti e ambito valutativo della Corte (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 43638/2023, udienza del 6 settembre 2023, ha chiarito le coordinate generali dell’istituto del rinvio pregiudiziale per la determinazione della competenza per territorio.

Finalità del rinvio pregiudiziale

L’introduzione dell’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza, disciplinato dall’art. 24-bis cod. proc. pen. – inserito nel codice di rito dall’art. 4 d.lgs. n. 150 del 2022, in adempimento del vincolo imposto al legislatore delegato dall’art. 1, comma 9, lett. n) I. n. 134 del 2021 – risponde all’esigenza di dare compiuta attuazione al principio costituzionale della garanzia della precostituzione e della naturalità del giudice (di cui all’art. 25, comma 1, Cost.) ed a quello dell’efficienza e della ragionevole durata del processo (di cui all’art. 111, comma 1, Cost.).

In particolare, il perseguimento della seconda delle finalità evidenziate, che si coniuga, del resto, con la complessiva ‘ratio’ ispiratrice della riforma del sistema processuale penale attuata con il d.lgs. 150 del 2022, ossia la riduzione dei tempi processuali in chiave efficientista, emerge con chiarezza dalla predisposizione di una specifica disciplina dei termini per la proposizione dell’eccezione di incompetenza territoriale corredata dalla richiesta di rimessione della relativa questione alla Corte di cassazione (prima della conclusione dell’udienza preliminare ovvero nel termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., quando manchi l’udienza preliminare), delle modalità del procedimento incidentale funzionale alla decisione (quanto, ad esempio, al potere del giudice di merito di delibare l’eccezione, valutandone l’eventuale manifesta infondatezza, onde evitare che l’istituto si presti a finalità contrarie a quelle della sua introduzione), e degli effetti derivanti sia dalla proposizione dell’eccezione d’incompetenza territoriale senza contestuale richiesta di rimessione della decisione alla Corte di cassazione [ossia, la preclusione alla possibilità di riproporla nel corso del procedimento (art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen.)], sia dalla stessa dichiarazione di incompetenza (art. 25 cod. proc. pen.).

La Cassazione decide sulla base dei soli atti inviati dal giudice rimettente

Così delineata la vocazione di semplificazione e di concentrazione procedurale che sostiene il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, il riscontro, nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 24-bis cod. proc. pen., dell’assenza di una disposizione, analoga a quella di cui 32, comma 1, cod. proc. pen. – che disciplina la risoluzione dei conflitti di competenza e di giurisdizione -, che consenta alla Corte di legittimità, investita della questione concernente la competenza territoriale, di «assumere le informazioni e acquisire gli atti e i documenti ritenuti necessari», e, anzi, la previsione (contenuta nel comma 2 dell’art. 24-bis cod. proc. pen.) dell’obbligo da parte del giudice rimettente di trasmettere, assieme al provvedimento, «gli atti necessari alla risoluzione della questione» (art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen.) inducono a ritenere che la Corte di cassazione, pur non operando quale giudice dell’impugnazione – e, quindi, non dovendosi attenere, sotto il profilo oggettivo, all’osservanza dei limiti connaturati al “principio della domanda” -, sia vincolata, quanto all’ampiezza della sua cognizione, agli atti che il giudice rimettente ha ritenuto necessario trasmettergli. L’esercizio di un eventuale potere d’integrazione della provvista informativa disponibile, invero, si porrebbe in contrasto con l’esigenza di speditezza del procedimento incidentale, come delineato dall’art. 24-bis cod. proc. pen.: ciò comporta che la decisione da parte del giudice di legittimità sulla questione della competenza territoriale, rimessagli ai sensi della norma citata, sia condizionata dall’ampiezza delle conoscenze offerte dal giudice remittente.

Il rinvio pregiudiziale è ammissibile in tutti i casi in cui il giudice ravvisi l’esistenza di un thema decidendi connesso alla competenza per territorio, dotato di decisività e suscettibile di soluzioni difformi, capace di generare un pericolo di regressione del processo, ove non tempestivamente affrontato

Pure è presente al collegio l’approdo interpretativo cui è pervenuta la Cassazione con la sentenza Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023.

In essa si è affermato che, alla stregua della ratio della norma di nuovo conio, ossia, «evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un “vizio occulto” del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l’iter processuale», sia consentito al giudice di rimettere alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza territoriale, quando la parte ne prospetti l’incompetenza, soltanto nel caso in cui si ritenga competente, non, invece, quando si ritenga incompetente: in tale evenienza, essendo egli, invece, tenuto a pronunciare sentenza di incompetenza, trasmettendo gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva già trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso dovendo sollevare il conflitto.

La soluzione ermeneutica prospettata, tuttavia, risulta essere eccessivamente stringente rispetto al testo dell’art. 24-bis cod. proc. pen., che si limita a disporre, al primo comma, che «la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione», ponendo l’accento, per un verso, sulla discrezionalità del giudice nel valersi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, per altro verso, sul suo potere di attivarlo motu proprio.

Va, pertanto, valorizzata, l’esplicitata intenzione del legislatore di far sì che la rimessione operi soltanto «al cospetto di questioni di una certa serietà» (cfr. Relazione finale e proposte di emendamenti al DDL A.C. 2435, pag. 40) induce l’interprete a ritenere che il giudice possa deferire alla Corte di cassazione la questione riguardante la competenza per territorio ogni qual volta ravvisi l’esistenza di un thema decidendi ad essa connesso, dotato di decisività e suscettibile di soluzioni difformi, capace di generare un pericolo di regressione del processo, ove non tempestivamente affrontato.