La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 44128 depositata il 3 novembre 2023 ha ricordato che l’autorità giudiziaria che proceda a notificazioni nei confronti di un imputato di cui non risulti la condizione detentiva non ha l’obbligo di svolgere ricerche in ordine al suo status libertatis, con l’effetto che la notificazione deve ritenersi ritualmente eseguita secondo le regole stabilire per l’imputato non detenuto, regole che divengono recessive solo quando lo stato di detenzione per altra causa risulti dagli atti.
La Suprema Corte si muove dal principio di diritto, affermato autorevolmente dalle Sezioni Unite, secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio, con la precisazione che questa disciplina trova applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario, nonché pure nei confronti del detenuto per causa diversa da quella inerente al processo di cui si tratta, ma – in quest’ultimo caso – soltanto qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01).
Quest’ultima specificazione si è rivelata giustamente determinante nell’analisi compiuta dai giudici del merito nel procedimento de quo.
Nella condivisa prospettiva del favore accordato dal legislatore alla notificazione personale quante volte il destinatario sia detenuto, si deve, in effetti, considerare che l’art. 156, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che la consegna di copia delle notificazioni va eseguita alla persona nel luogo di detenzione “quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario”.
L’inserzione nel procedimento di fissazione del luogo di perfezionamento della notificazione dell’elemento ora richiamato si spiega con la riflessione (espressa anche nella sentenza richiamata) che l’autorità giudiziaria che procede nei confronti di un imputato detenuto per quella causa deve necessariamente conoscere il corrispondente status, mentre la condizione di detenzione dell’imputato per altra causa ben può non risultare negli atti, in ragione dell’ontologica diversità dei procedimenti presi in considerazione.
Di conseguenza, poiché, per eseguire le notificazioni, l’autorità giudiziaria non ha l’obbligo di effettuare permanenti ricerche, né di compierne di analoghe a quelle occorrenti per l’adozione del decreto di irreperibilità, essa, legittimamente ignara dello status detentionis, esegue le notificazioni in modo corretto con le modalità previste per l’imputato non detenuto (v. anche Corte cost., ord., 315 del 1998, con cui – anche in riferimento a quanto affermato da Corte cost., sent., n. 25 del 1970 – è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 168, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui subordina l’obbligatorietà delle notificazioni a mani dell’imputato detenuto per altra causa al presupposto che tale status emerga dagli atti), apparendo tuttora condivisibile il ragionamento sotteso a questa conclusione: la notificazione nelle forme ordinarie nei confronti di chi sia detenuto per altro processo non determina un vulnus al suo diritto di difesa fino a quando essa si perfezioni regolarmente e non risulti dagli atti lo stato di detenzione, stato che, del resto, può essere sempre reso noto al giudice procedente da ogni soggetto interessato, anzitutto l’imputato e il suo difensore.
Pertanto, va ribadita l’affermazione del principio di diritto secondo cui l’autorità giudiziaria che proceda a notificazioni nei confronti di un imputato di cui non risulti la condizione detentiva non ha l’obbligo di svolgere ricerche in ordine al suo status libertatis, con l’effetto che la notificazione deve ritenersi ritualmente eseguita secondo le regole stabilire per l’imputato non detenuto, regole che divengono recessive solo quando lo stato di detenzione per altra causa risulti dagli atti, poiché è in questo caso e dal relativo momento che la notificazione deve essere eseguita nei confronti del destinatario personalmente presso l’istituto penitenziario, o nel diverso luogo di detenzione ove l’imputato sia ristretto.
