Giudizio cartolare d’appello secondo la disciplina pandemica: l’omessa formulazione delle conclusioni del PG non abilita la difesa ad eccepire la nullità della sentenza (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 44017/2023, udienza del 19 settembre 2023, affronta la questione della mancata comunicazione in via telematica al difensore delle conclusioni del PG nell’ambito del giudizio cartolare d’appello svolto secondo la disciplina dettata a seguito della pandemia da COVID-19 e degli effetti prodotti dall’omissione.

Regime normativo

Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio.

Ricognizione degli indirizzi interpretativi esistenti

…la nullità è deducibile in occasione della formulazione delle conclusioni

Secondo una prima tesi, tale nullità è deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione “cartolare” al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (cfr., Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, Rv. 284164 01; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048 – 02).

…la nullità è deducibile anche con il ricorso per cassazione

Altre decisioni hanno per contro sostenuto che, pur trattandosi di nullità a regime intermedio, essa possa essere dedotta tempestivamente con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Rv. 284486 – 01; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, Rv. 283901 – 01, secondo cui si tratterebbe di una nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; cfr., ancora, Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, Rv. 283532 – 01).

Specificità del caso in esame: il PG presso la Corte d’appello non ha né formulato né presentato conclusioni scritte

Se non ché, dalla verifica degli atti, consentita ed anzi imposta dalla natura della censura difensiva, è emerso che, nel caso in esame, il PG non aveva in realtà affatto formulato e presentato le proprie conclusioni scritte, circostanza su cui, infine, ha convenuto la stessa difesa nella memoria trasmessa tempestivamente trasmessa alla Suprema Corte in data 11.9.2023.

Differenti indirizzi interpretativi riguardo alla situazione specifica del caso in esame

…la mancata formulazione delle conclusioni del PG non integra alcuna nullità

Anche su questo aspetto, peraltro, si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento, la mancata formulazione nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall’art. 23-bis, comma 2, DL 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del PG, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Rv. 283307 – 01; conf., tra le non massimate, Sez. 1, n. 34565 del 18.5.2023; Sez. 7, n. 33182 del 10.7.2023; Sez. 6, n. 31798 del 13.4.2023; Sez. 2, n. 26185 del 25.5.2023).

…la mancata formulazione delle conclusioni del PG integra una nullità generale a regime intermedio prevista dall’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ma non quella prevista dalla lettera c) della medesima disposizione

Per un secondo orientamento, la mancata formulazione da parte del PG delle conclusioni previste da detta norma integra una ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ma non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Rv. 282175; Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 28728 del 17/06/2022, non mass.).

Conclusioni

Se, dunque, secondo la prima tesi, nel caso di specie non si sarebbe verificata alcuna nullità, seguendo il secondo orientamento si dovrebbe tuttavia prendere atto che, trattandosi di una nullità conseguente alla violazione di disposizioni che attengono solo alla partecipazione della parte pubblica, e trattandosi di nullità a regime intermedio, trova certamente applicazione l’art. 182, comma 1, cod. proc. pen. che non consente di eccepirle a chi “non ha interesse all’osservanza della disposizione violata” (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Rv. 282175).

In definitiva, indipendentemente dall’adesione all’uno o all’altro degli indirizzi espressi dalla Suprema Corte, si deve concludere nel senso che la mancata formulazione delle conclusioni da parte del PG non consente alla difesa di eccepire la nullità della sentenza (cfr., da ultimo, v. Sez. 5, n. 19368 del 24/03/2023, non mass.).