La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 43068/2023 ha ribadito che non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione della propria residenza contenuta nell’atto di nomina del difensore di fiducia, atteso che l’elezione di domicilio è un atto di natura personale ed a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell’art. 162 cod. proc. pen.
La Suprema nell’esaminare il ricorso premette che è sufficiente far riferimento agli atti presenti nel fascicolo processuale, la cui consultazione è consentita e, anzi, imposta dalla natura della censura, per rilevare che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, nessuna delle due odierne ricorrenti aveva ritualmente eletto domicilio nei termini e con le forme di cui all’art. 161 cod. proc. pen.
Non è tale, in primo luogo, l’atto del 10.10.2019 con cui D.O. aveva nominato l’Avv. G. D. quale proprio difensore di ufficio, indicando la propria residenza (in …) e dichiarando espressamente “di non eleggere domicilio presso lo studio del nominato difensore“. Non è tale nemmeno la dichiarazione sottoscritto in data 11.6.2019 con cui G.M., indicando il proprio indirizzo di residenza (in …), si era limitata a nominare, quale difensore di fiducia, l’Avv. V.S. cui aveva contestualmente conferito procura speciale.
È allora appena il caso di ribadire che, ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell’indagato (o dell’imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall’art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Rv. 283180 – 01).
Sulla scorta di tale premessa, si è perciò più volte chiarito che non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione della propria residenza contenuta nell’atto di nomina del difensore di fiducia, atteso che l’elezione di domicilio è un atto di natura personale ed a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell’art. 162 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, Rv. 266070 – 01; Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, Rv. 261032 – 01, secondo cui non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione da parte dell’imputato nell’atto di nomina del difensore della propria residenza, perché la stessa non contiene la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno dei luoghi indicati dall’art, 157 cod. proc. pen.; conf., ancora, Sez. 6, n. 30873 del 18/09/2020, Rv. 279850 – 01).
Consegue, pertanto, che, in presenza di una mera indicazione del luogo di residenza, legittimamente il decreto di citazione in appello era stato notificato alle odierne ricorrenti, ai sensi dell’art. 157, comma 8 -bis cod. pen., presso il difensore di fiducia, che non ne aveva rifiutato la ricezione.
