Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 43783/2023, udienza pubblica del 17 ottobre 2023, chiarisce i doveri del giudice cui sia chiesto di riconoscere il legittimo impedimento dell’imputato con contestuale allegazione di un certificato medico.
Se è vero infatti che in tema di legittimo impedimento dell’ imputato, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l’insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilità per l’imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo dì un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Sez. 4, n. 13102 del 21/12/2018 Ud. (dep. 26/03/2019), Rv. 275285 – 01; Sez. U, Sentenza n. 36635 del 27/09/2005, Rv. 231810 – 01, è altrettanto vero che in caso di dubbio sull’attendibilità del certificato medico comprovante l’impedimento a comparire, il giudice, prima di valutarne negativamente la sussistenza, è tenuto a disporre una vista fiscale di controllo per accertare l’effettiva incompatibilità delle condizioni di salute dell’imputato con la partecipazione all’udienza (Sez. 4, Sentenza n. 2838 del 20/11/2008 Ud. (dep. 22/01/2009), Rv. 242492 – 01) o quanto meno accertarsene con altro mezzo idoneo (tramite ad esempio, ove possibile, diretta interlocuzione col medico che ha redatto il certificato ove si tratti di avere preliminari ragguagli sulla certificazione dal medesimo redatta).
Nel caso in esame la corte di appello, prima di disattendere l’attestazione medica allegata all’istanza, che sebbene non specificasse la patologia attestava che l’imputato era stato sottoposto ad intervento chirurgico, come peraltro già noto alla corte di appello, e che le condizioni cliniche e fisiche dello stesso fossero incompatibili con il suo trasporto – non con la mera deambulazione ma proprio con l’ipotesi di un suo trasporto – avrebbe dovuto o richiedere una specificazione della certificazione direttamente alla Casa di cura avendo l’esigenza dì comprendere la patologia di cui era affetto (al fine di confutare se del caso la non trasportabilità e disattendere la certificazione medica) o disporre la visita fiscale, ove avesse già nutrito proprio dei dubbi sulla ricorrenza dell’assolutezza dell’impedimento.
