Sezioni unite penali: la legittima provenienza dei beni acquistati prima del 29 maggio 2014 può essere dimostrata, allo scopo di evitare la confisca estesa, anche facendo riferimento al provento o reimpiego di evasione fiscale (di Vincenzo Giglio)

Comunichiamo ai lettori che in esito all’udienza del 26 ottobre 2023, le Sezioni unite penali si sono pronunciate sul seguente quesito posto da Cassazione penale, Sez. 6^, ordinanza n. 24335/2023, udienza del 30 marzo 2023:

se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto – già stabilito dall’art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come sostituito dall’art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e oggi previsto dall’art. 240-bis, primo comma, cod. pen. – di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell’art. 31 della legge n. 161 del 2017“. 

Secondo l’informazione provvisoria pubblicata nel sito web istituzionale della Suprema Corte, la risposta è stata affermativa, “fatta eccezione per i beni oggetto della confisca o del sequestro ad essa finalizzato acquistati con entrate di denaro ricomprese nel lasso temporale tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014 ric. Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161/2017“.