Riciclaggio: è un reato a forma libera e a consumazione anticipata (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 43503/2023, udienza camerale dell’1° dicembre 2022, ha chiarito che il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, “da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l’identificazione” dell’origine delittuosa del bene. La disposizione di cui all’art. 648-bis cod. pen., pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale” (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731).

Ne consegue che “trattandosi di reato a forma libera non si richiede necessariamente e imprescindibilmente per la punibilità della condotta che l’attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso, potendo la condotta punibile anche essere posta in essere attraverso azioni dirette ad ostacolare l’origine delittuosa del bene senza la modificazione dello stesso. La sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell’oggetto materiale del reato non si configura pertanto quale elemento unico ed imprescindibile per la punibilità dell’azione delittuosa di riciclaggio, potendo anche configurarsi la condotta punibile in presenza di attività che pur non mutando l’essenza del bene di provenienza delittuosa costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene e seguano tale condotta punibile secondo lo schema di cui all’art. 648 cod. pen. e siano però caratterizzate dal frapporre ostacoli concreti alla identificazione del bene quale provento di precedente delitto“.

Il delitto di riciclaggio, secondo l’orientamento espresso da Sez. 2, n. 37559 del 30/05/2019, Rv. 277080, a cui si intende dare continuità, è una “fattispecie a consumazione anticipata, che si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato e non di tentativo nei confronti del soggetto che, fermato al momento dell’imbarco di un furgone per l’estero e trovato in possesso di più ciclomotori provento di furto occultati nel bagagliaio, esibiva alla polizia documenti relativi ad altri e diversi ciclomotori)“.

Trattandosi, pertanto, di reato “a consumazione anticipata”, non rileva che il bene oggetto di riciclaggio sia stato messo in circolazione molti anni dopo rispetto alla data della sua acquisizione.

Il delitto di riciclaggio, quindi, si consuma nel porre in essere operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, attraverso una attività che, con riferimento al caso dei veicoli, impedisce il collegamento delle stesse con il proprietario che ne è stato spogliato, in ciò distinguendosi dal delitto di ricettazione. Per la configurabilità del reato, inoltre, non è necessario che sia efficacemente “impedita” la tracciabilità del percorso del bene provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo “ostacolata” (Sez. 2 del 9 marzo 2015, n. 26208, Rv. 264369).