Indurre in errore il giudice in un processo civile o amministrativo non è truffa (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 43347 depositata il 26 ottobre 2023 ha stabilito che non integra il reato di truffa la condotta di chi, mediante l’induzione in errore del giudice in un processo civile o amministrativo, ottenga una decisione a sé favorevole, mancando l’elemento costitutivo dell’atto di disposizione patrimoniale, posto che il provvedimento adottato non è equiparabile a un libero atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell’art. 374 cod. pen., che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici.

La Suprema Corte ha ricordato il precedente della sezione 2 sentenza numero 48541/2022 che ha stabilito che la cosiddetta truffa processuale consistente proprio nel fatto di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole, non integra il reato di cui all’art. 640 cod. pen., in quanto in tale fattispecie viene a mancare un elemento costitutivo del reato, e cioè l’atto di disposizione patrimoniale.

Il giudice, infatti, con il suddetto provvedimento non compie un atto di disposizione espressione dell’autonomia privata e della libertà di consenso, ma esercita il potere di natura pubblicistica, connesso all’esercizio della giurisdizione: sé può assumere rilevanza la riserva contenuta nell’art. 374 cod. pen. che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici (cfr., ad esempio, Sez. 2, sentenza n. 498 del 16/11/2011, Rv. 251768 – 01; Sez. 2, sentenza n. 3135 del 26/11/2002, Rv. 223830 – 01).

Si è inoltre chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 374, primo comma cod. pen., nella nozione di procedimento civile vanno compresi sia il procedimento di cognizione che quello di esecuzione che, infine, i procedimenti cautelari che servono a predisporre e a garantire i mezzi probatori del processo definitivo (cfr., Sez. 6, sentenza n. 41931 del 03/10/2003, Rv. 227097 – 01).