Concorso di pene detentive brevi: il PM deve in ogni caso provvedere al cumulo e la pena da espiare è quella unificata, anche ai fini delle misure alternative (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 43531/2023, udienza camerale del 28 giugno 2023, ribadisce che in presenza di più pene da espiare, il PM deve, ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., procedere al cumulo delle pene in quanto anche in siffatti casi, la pena da espiare è unica dovendo essere individuata in quella cumulata.

Si è infatti già affermato che “Ai fini dell’esecutività di una condanna a pena detentiva, il PM è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l’obbligo di provvedere al cumulo, con l’ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta” (Sez. 1, n. 25483 del 11/04/2017, rv. 270618; sez. 1, n. 16569 del 21/03/2003, rv. 224000; sez. 1, n. 15748 del 12/04/2002, rv. 221302; sez. 1, n.6322 del 17/11/1999, rv. 215028).

Ne consegue che correttamente, nel caso di specie, il PM ha provveduto, una volta intervenuta la seconda condanna del 13 ottobre 2021, a cumulare la pena di tre anni di reclusione inflitta con detta condanna con quella di un anno e sette mesi di reclusione, precedentemente irrogata con la prima sentenza del 9 ottobre 2008.

Altrettanto correttamente, essendo tale ultima pena divenuta eseguibile a seguito dell’omessa presentazione (nei trenta giorni dalla notifica dell’ordine di carcerazione e del contestuale provvedimento di sospensione della esecuzione della pena) di istanza di misure alternative alla detenzione, non si è proceduto alla sospensione dell’esecuzione della pena inflitta con la sentenza 13 ottobre 2008, dato che – come si è appena sottolineato – il provvedimento di cumulo è in siffatti casi necessitato e costituisce titolo esecutivo con riguardo all’unica pena cumulata conseguentemente determinata.

Non trova applicazione in tale ipotesi il principio della scindibilità del cumulo atteso che le misure alternative alla detenzione, all’ottenimento delle quali è finalizzato l’istituto della sospensione dell’esecuzione, riguardano la pena complessiva risultante da tutti i titoli contemporaneamente esecutivi e non già una o solo qualcuna delle pene facenti parte del cumulo.

E poiché nel caso in esame il condannato, dopo la notifica del primo ordine di esecuzione in contestualità con il decreto di sospensione, non ha chiesto l’ammissione ad alcuna misura alternativa, così facendo divenire immediatamente eseguibile la prima condanna, correttamente è stato ritenuto che non potesse essere sospesa la pena sopravvenuta di cui alla condanna del 13 ottobre 2021, alla prima unificata.