Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 42657/2023, udienza dell’11 ottobre 2023, afferma che lo stato di detenzione costituisce legittimo impedimento a comparire e l’omessa disposizione della traduzione o la sua mancata esecuzione nei confronti dell’imputato, il quale non abbia espressamente rinunciato a comparire, determina una nullità assoluta insanabile per violazione del diritto di difesa, che può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento.
A questo proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità si è talvolta espressa diversamente ritenendo che, in tali casi, la mancata traduzione in udienza dell’imputato detenuto e regolarmente citato, in quanto attiene al diritto dello stesso a partecipare al dibattimento, determina una nullità generale ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen. la quale, esulando dalle ipotesi di cui successivo art. 179 cod. proc. pen., è a carattere c.d. intermedio, con la conseguenza che essa è suscettibile di sanatoria e non può essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (Sez. 2, n: 22379 del 27/05/2010, Rv. 247530 – 01; Sez. 5, n. 6916 del 28/04/1999, Rv. 213616 – 01).
Nondimeno il collegio ritiene di aderire all’opposto orientamento in forza del quale la mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato all’udienza determina la nullità assoluta e insanabile, a norma dell’art. 179 cod. proc. pen. sul rilievo che la mancata traduzione del detenuto in giudizio viola il suo diritto ad intervenire nello stesso e trova la sanzione processuale negli articoli 178, comma 1, lettera c), e 179 cod. proc. pen. che prescrivono al riguardo la nullità assoluta insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 5239 del 27/10/1998, Rv. 211893 – 01 nonché, per l’omessa traduzione dell’indagato all’udienza di riesame, Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Rv. 203771 – 01; Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Rv. 282923 – 02; Sez. 5, n. 32156 del 18/02/2016, Rv. 267494 – 01; Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015, Rv. 263630 – 01 ed ora con gli insegnamenti di Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020; Ramondo, Rv. 278491 – 01 per la disciplina dell’udienza di riesame post legge 16 aprile 2015, n. 47).
Consegue da ciò la nullità assoluta della dichiarazione di assenza che rende invalidi, ai sensi dell’art. 185, comma 1, cod. proc. pen. gli atti successivi alla stessa, ivi compreso il provvedimento conclusivo del giudizio sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice di Pace, in diversa persona fisica, per l’ulteriore corso affinché si proceda a nuovo e regolare giudizio.
