Legittimo impedimento e termine a difesa: possono avere scopi dilatori e configurare un abuso del processo (di Vincenzo Giglio)

Cassazione, Sez. 2^, sentenza n. 30632/2023, udienza del 7 giugno 2023, ha ribadito, in ossequio ad un consolidato indirizzo interpretativo di legittimità, che l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. Un. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente escluso che l’impossibilità di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui l’assistito intendeva avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 48912 del 28/09/2016, Rv. 268166; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395), ciò perché le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dal soggetto difeso il quale può esclusivamente, ove sussista un’insanabile divergenza in ordine alle modalità di espletamento del mandato professionale, revocare il mandato e sostituire il mandatario con altro difensore (Sez. 3, n. 31377 del 08/03/2018, Rv. 273808).

Va inoltre ricordato che la decisione sull’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegno professionale, richiede un bilanciamento tra l’interesse difensivo e quello pubblico all’immediata trattazione del processo, per cui, ancorché la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione, anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente (Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, Rv. 274416).

Nel caso in esame, nella propria istanza, il difensore si era limitato a chiedere il differimento del presente giudizio senza addurre alcunché sulle ragioni (se non quella di non disporre di sostituti processuali) per le quali la sua presenza dovesse considerarsi più importante nel “diverso” processo presso il Tribunale di Roma (il difensore era rimasto totalmente silente su notizie importanti relative a detto presunto “prioritario” processo, quale il titolo di reato in contestazione, l’eventuale prescrizione, lo stato del procedimento e la possibile presenza – anche in sostituzione – di altro difensore) dove l’udienza era fissata per lo stesso giorno (6 ottobre 2020) ma in orario diverso (ore 11, presso il Tribunale di Roma; ore 9, il presente giudizio avanti al Tribunale di Tivoli), dovendosi altresì considerare – come rilevato in sentenza – che “la presenza (ndr., del difensore) in entrambi i processi non era affatto impossibile, data la modesta distanza tra Tivoli e Roma“.

Né è possibile ritenere che in una fattispecie del genere, pur in mancanza delle condizioni per differire il processo, detto richiesto differimento potesse essere in ogni caso disposto in presenza di una ulteriore istanza difensiva di concessione di termini ex art. 108 cod. proc. pen., surrettiziamente avanzata e, nella fattispecie, correttamente disattesa.

Invero, in assenza di una reale esigenza difensiva tutelabile, la richiesta di concessione di termini a difesa assume un aspetto dilatorio e configura l’abuso del processo: in tal caso il suo diniego (ovvero il suo parziale accoglimento, nel senso di un riconoscimento di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma 1, cod. proc. pen.) è ampiamente giustificato e non può dar luogo ad alcuna nullità (Sez. 2, n. 12306 del 15/03/2016, Rv. 266772).