Consultazione del fascicolo cartaceo dibattimentale: off limits per i difensori (di Riccardo Radi)

L’avvocato non può consultare il fascicolo cartaceo del processo presso la cancelleria della sezione ove si celebra il procedimento: è l’ultima novità – e non se ne sentiva davvero il bisogno – nel tribunale penale di Roma.

In questi giorni alcune sezioni del Tribunale, ma siamo certi che a breve tutte si uniformeranno, non permettono ai difensori la consultazione del fascicolo cartaceo.

La motivazione? Non è conosciuta ma sembrerebbe scaturire dalla solita circolare che nessuna ha visto e che nessuno conosce.

In pratica l’avvocato deve recarsi prima nella cancelleria della sezione ove si celebra il giudizio per farsi vistare un “assenso alla consultazione” per poi recarsi alla cancelleria centrale ove potrà consultare il fascicolo scansito via monitor.

Naturalmente solo ed esclusivamente gli atti scansionati sono consultabili ed in ogni caso l’avvocato è costretto al consueto giro delle sette chiese/cancellerie e al conseguente ingolfamento che troverà in quella centrale dove i monitor a disposizione sono limitati e non potranno smaltire velocemente le persone in fila.

Prima considerazione: quando il giudice si ritira in camera di consiglio per decidere porta con sé il fascicolo cartaceo non il monitor ed allora perché l’avvocato non può consultare e verificare il reale contenuto del fascicolo?

Gli articoli 431 e 432 cpp e 138, 139 e 140 delle norme di attuazione del cpp sono stati abrogati?

Seconda considerazione: l’accesso al fascicolo processuale è essenziale per esercitare compiutamente il diritto di difesa che si esplica anche con la verifica del suo contenuto.

Quante sorprese gli avvocati hanno trovato nel fascicolo dibattimentale: chi non ricorda lo scandalo delle sentenze preconfezionate, l’assenza di documenti depositati perché per sbaglio non inseriti e le altre mille sciatterie di cui ognuno di noi ha esperienza?

Come per prassi, gli organismi associativi di ogni ordine e grado tacciono per ignoranza (nel senso letterale del termine, cioè perché i loro componenti non sanno cosa avviene nelle aule e nelle cancellerie) o per una stanca inerzia: nell’uno e nell’altro caso non ci fanno una bella figura.

Intanto, dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur che in questo caso tradurrei così alla buona: mentre l’organizzazione del tribunale capitolino diventa sempre più autoreferenziale nel senso di tararsi esclusivamente sulle discutibili esigenze di magistrati e cancellieri, nel frattempo la difesa penale fa i conti con l’ennesimo ostacolo.

Sono un po’ incazzato, si è capito?