Giudizio immediato: l’iniziale richiesta di abbreviato non impedisce di presentare l’istanza di patteggiamento (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 38744/2023 ha ricordato che la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di giudizio immediato non impedisce all’imputato dì formulare, prima che il giudice si pronunci sulla ammissione al rito abbreviato, istanza di applicazione della pena concordata.

La Suprema Corte ha stabilito che è fondata la questione, posta nel ricorso di L.G., dell’ammissibilità del patteggiamento proposto all’udienza camerale fissata a seguito di richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall’imputato destinatario di decreto di giudizio immediato.

Ed invero, come ha già avuto modo di affermare, la cassazione nella sentenza Sez. 4, n. 27564 del 26/04/2017, P.v. 271092 – 01, in tema di riti alternativi, la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di giudizio immediato non impedisce all’imputato di formulare, prima che il giudice si pronunci sulla ammissione al rito abbreviato, istanza di applicazione della pena concordata (in senso conforme, Sez. 7, ordinanza n. 7128 del 12/01/2015, Rv. 263209 – 01 che nel ritenere ammissibile l’istanza di applicazione della pena concordata all’udienza appositamente fissata per la definizione del processo col rito abbreviato, ha affermato che ciò è possibile a condizione che l’imputato la formuli prima della formale ammissione del giudizio abbreviato).

Quindi si ritiene che giungere ad affermare l’ammissibilità della presentazione di una richiesta di patteggiamento anche in un secondo momento, dopo aver formulato inizialmente solo quella di abbreviato, non sia contrario né al sistema che ruota intorno alla disciplina del decreto di immediato e ai suoi possibili epiloghi, né a quello generale che tende a promuovere ogni soluzione che consenta di realizzare al meglio le esigenze della difesa, purché non contrasti con norme inderogabili ovvero con la parimenti, meritevole di tutela, esigenza di ragionevole durata del processo; principio questo della ragionevole durata del processo che non è minimamente messo in discussione, consentendo anzi sotto certi aspetti la scelta del patteggiamento tempi ancora più ridotti.

D’altra parte, le stesse pronunce che potrebbero sembrare di segno del tutto contrario, in realtà affermano – solo – che una volta richiesto e ammesso il giudizio abbreviato, il procedimento non può essere definito con una sentenza di patteggiamento, stante la non convertibilità dell’un rito nell’altro, facendo, appunto, espressamente riferimento al caso in cui vi è stata – a differenza di quello in esame – già l’ammissione del giudizio abbreviato (cfr. per tutte Sez. 1, sentenza n. 15451 del 25/03/2010, Rv. 246939 – 01); ed il giudizio abbreviato richiesto dall’imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, non può essere considerato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell’udienza, ma si apre soltanto con l’adozione dell’ordinanza di ammissione (con la conseguenza che, fino alla adozione di quest’ultima, non è precluso al pubblico ministero il potere di effettuare contestazioni suppletive indipendentemente dai casi previsti dall’art. 441-bis, cod. proc. pen., così tra tante Sez. 2, sentenza n. 23573 del 08/07/2020, Rv. 279481 – 01). Si ritiene, quindi, di dover ribadire il principio affermato nella sentenza della Sez. 4, n. 27564 del 26/04/2017, Rv. 271092 – 01, secondo cui in tema di riti alternativi, la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di giudizio immediato non impedisce all’imputato dì formulare, prima che il giudice si pronunci sulla ammissione al rito abbreviato, istanza di applicazione della pena concordata.

Nel caso in esame, il giudice di primo grado, prima, e la corte di appello, poi, non hanno fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, atteso che, nonostante la richiesta di patteggiamento fosse stata avanzata prima dell’emanazione dell’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato, non vi è stata pronuncia su di essa neppure da parte della corte di appello alla quale era stato, peraltro, espressamente chiesto di pronunciarsi al riguardo.