Decorrenza dei termini di custodia cautelare ai fini della retrodatazione: non dalla ricezione dell’informativa di reato ma dal recepimento e apprezzamento del suo contenuto (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 37446/2023, udienza del 6 aprile 2023, ricorda che in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con la ricezione da parte del PM della informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi recepito, avendo riguardo al tempo obiettivamente occorrente per enuclearne ed apprezzarne la valenza indiziaria (in motivazione la Corte ha precisato che la valutazione della congruità di tale lasso di tempo compete al giudice di merito, il quale dovrà considerare la complessità della regiudicanda, il numero degli imputati e delle imputazioni, la mole del materiale da esaminare ed ogni altro elemento di rilievo: cfr. Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Rv. 268391, nonché, nello stesso senso, Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Rv. 265437).

Principi ribaditi in un più recente arresto, in cui si è evidenziato che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l’anteriore “desumibilità” dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l’adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall’inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (cfr. Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Rv. 279291; Sez. 3, n. 28197 del 4/6/2020).