Concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione: criteri da seguire per l’aumento di pena del reato satellite (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 41151/2023 ha ricordato che in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato “satellite”, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen.

Il principio è stato espresso dalle sezioni Unite n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273751 – 01, ne consegue che, nel caso in esame, l’aumento per continuazione per il reato satellite di minaccia (mese 1), per il quale è stabilita la sola sanzione pecuniaria doveva essere ragguagliato alla pena della multa ex art. 135 cod. pen. e non poteva invece essere stabilito nel genere della reclusione.

In tema ricordiamo la recente sentenza cassazione sezione 3 n. 33420/2023 che ha stabilito che in caso di reato continuato, non può operarsi un incremento sanzionatorio per il reato “satellite” in termini di pena detentiva nel caso in cui la pena per esso in precedenza inflitta sia stata già irrevocabilmente convertita in pena pecuniaria sostitutiva.

In proposito, occorre premettere che la pena detentiva, una volta sostituita in pena pecuniaria, si tramuta definitivamente in quest’ultima.

Chiarissime sono le indicazioni fornite dall’art. 57 legge n. 689 del 1981.

Invero, questa disposizione – rubricata nel testo originario «Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio», e oggi, in conseguenza della riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, «Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio» – chiarisce che «[ha pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostituiva della pena detentiva» (così il testo dell’art. 57, secondo comma, cit., sia nella formulazione originaria, sia nella formulazione vigente).

Di conseguenza, nel caso di applicazione di pena pecuniaria sostitutiva, è questa la sanzione da prendere in considerazione anche ai fini dell’applicazione dell’istituto della continuazione.

In tal senso, si è già espressa la giurisprudenza, sia pure con riferimento a pena sostitutiva applicata per il reato più grave.

In particolare, secondo una decisione, in tema di reato continuato, ai fini della determinazione del limite massimo di aumento di pena, pari al triplo di quella stabilita per la violazione più grave, nel caso di sostituzione di pene detentive brevi con pene pecuniarie deve aversi riguardo al risultato finale dell’operazione di ragguaglio e non alla pena sostituita, giacché è la pena finale che costituisce la sanzione da eseguire e determina il risultato afflittivo soggetto al limite di cui all’art. 81 cod. pen. (così Sez. 3, n. 30043 del 16/03/2021, Rotatori, Rv. 282134-02).

Ciò posto, quando la pena pecuniaria sostitutiva sia stata irrogata per un reato poi ritenuto satellite, l’aumento sanzionatorio dovrà necessariamente essere determinato in pena pecuniaria, anche quando la fattispecie più grave sia punita con pena detentiva.

Deve infatti farsi applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, in forza del quale, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato “satellite”, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen. (così Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751-01).

Da quanto evidenziato in precedenza, discende che è viziata la statuizione della sentenza impugnata laddove ha applicato l’aumento a titolo di continuazione, determinandolo sia in pene detentiva, sia in pena pecuniaria.