Prescrizione medica di riposo e cure: non dà luogo ad un legittimo impedimento del difensore (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 41582/2023, udienza del 7 luglio 2023, affronta il tema del legittimo impedimento da patologia del difensore.

Nel caso di specie, costui nel corso del giudizio di primo grado aveva presentato una richiesta di rinvio per legittimo impedimento, giustificandola sulla base di una lombosciatalgia di cui soffriva, attestata dal medico curante che gli aveva prescritto sei giorni di riposo e cure.

Il giudice aveva respinto l’istanza e in sede di appello i giudici di secondo grado avevano avallato la decisione.

Interpellata al riguardo con uno specifico motivo di impugnazione, la Corte di cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile, argomentando nei termini che seguono.

Quanto al fatto che la Corte territoriale non avrebbe reso motivazione sulla doglianza concernente la nullità della sentenza di primo grado per mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore di fiducia, trattasi di censura ictu oculi infondata, posto che la sentenza impugnata richiama sul punto la propria ordinanza del 28 novembre 2022, riportata nello stesso ricorso, che argomenta le ragioni del rigetto.

Né il generico ricorso indica a quali censure, svolte con l’appello, non sarebbe stata data risposta. Va qui ribadito, pertanto, il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264879; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853-02; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962).

La decisione, peraltro, è corretta in diritto e non illogicamente immotivata. Ed invero, essendo stato depositato un certificato medico attestante una “lombosciatalgia acuta”, con prescrizione di sei giorni “di riposo e cure” ed avendo il difensore istante precisato, nella richiesta, che detto dolore non gli “permetteva di deambulare facilmente”, non illogicamente la Corte territoriale ha ritenuto – come già il primo giudice – che non si trattasse di un impedimento assoluto a partecipare all’udienza.

Trattasi, infatti, di conclusioni che, in casi analoghi, la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto legittime e correttamente argomentate sul condivisibile rilievo che la generica necessità di “riposo” indicata nel certificato medico (nel caso di specie, a differenza di quello qui in esame, addirittura qualificato come “assoluto”) non comporta l’impossibilità di partecipare all’udienza, eventualmente facendosi accompagnare, trattandosi di prescrizione che non implica, in caso di mancata osservanza, il rischio di un danno o di un pericolo grave per la salute del soggetto, ma di una formula di carattere generale con la quale si prescrive al paziente di astenersi dallo svolgere attività impegnative (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Rv. 274680-07).

Si è peraltro parimenti già precisato che il giudice di merito può ritenere l’insussistenza dell’impedimento a comparire, dedotto mediante l’allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare l’impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute (Sez. 5, n. 44369 del 29/04/2015, Rv. 265819, che ha appunto evidenziato come la “lombosciatalgia” non costituisca un impedimento assoluto a comparire, in quanto fronteggiabile con medicinali e non ostativa al trasporto con mezzi adeguati; per identica conclusione, in caso di “lombosciatalgia acuta” con prescrizione di “riposo assoluto”, Sez. 6, n. 36636 del 03/06/2014, Rv. 260814).

Che queste conclusioni ben si attaglino all’analogo caso qui in esame lo conferma il tenore della stessa istanza difensiva di rinvio dell’udienza sopra riportata, nella quale il difensore si limitava ad allegare una non facile deambulazione, circostanza inidonea a configurare quell’impedimento assoluto che giustifica il rinvio del processo.

Si aggiunga che la Corte territoriale ha altresì osservato come il difensore avesse nominato un sostituto processuale senza limitazione di poteri, sicché anche in concreto – in assenza di specifiche, contrarie, allegazioni – non è ravvisabile pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa.