Disciplina transitoria delle pene sostitutive nell’appello cartolare: inammissibile il consenso della difesa alla loro applicazione espresso prima della lettura del dispositivo (di Alessandro Casano)

La difesa può anticipare il consenso all’applicazione della pena sostituiva prima della comunicazione del dispositivo?

A questo quesito ha risposto negativamente Cassazione penale, Sez. F, sentenza n. 34910/2023, udienza del 10 agosto 2023.

Vicenda giudiziaria

Un difensore ha proposto appello avverso una sentenza di condanna emessa nel 2018.

L’udienza a trattazione scritta è stata fissata dalla Corte territoriale per la data del 21 marzo 2023.

Il difensore, qualche giorno prima dell’udienza, ha depositato, tramite pec, un’istanza con cui ha chiesto l’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art 95 delle disposizioni transitorie della cd. Riforma Cartabia. 

La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sull’istanza, non menzionandola neppure nella motivazione della sentenza. 

Ricorso per cassazione

Il difensore ha proposto ricorso lamentando l’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva.

Decisione della Corte di cassazione

Il collegio di legittimità ha rigettato il motivo di ricorso per infondatezza.

Si riporta adesso diffusamente la motivazione sul punto.

L’applicazione della pena sostitutiva non ha costituito oggetto di un motivo di appello e, del resto, solo a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) l’imputato avrebbe potuto ottenere la sostituzione della pena della reclusione con quella del lavoro di pubblica utilità.

L’art. 95, comma 1, del citato d.lgs. stabilisce che: «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto».

Ne consegue che le norme in materia di pene sostitutive possono trovare applicazione anche nei giudizi di appello in corso al momento dell’entrata in vigore della riforma.

Deve, tuttavia, osservarsi che la applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere disposta, nel sistema introdotto dalla citata riforma, solo dopo che sia stata affermata la penale responsabilità dell’imputato e sia stata già determinata l’entità della pena da sostituire. Lo si ricava dall’art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2022. Il comma 1 dell’art. 445-bis cod. proc. pen. stabilisce che quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena il giudice, dopo la lettura del dispositivo, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria ovvero se può aver luogo la sostituzione con la pena pecuniaria, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

Ai sensi della lettera c-ter) dell’art. 304 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. f), n. 2, d.lgs. n. 150 del 2022, con ordinanza appellabile ex art. 310 cod. proc. pen., durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e l’udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva, ma, in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall’articolo 303 cod. proc. pen. non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.

Il rinvio è finalizzato a consentire al giudice di acquisire, anche con la collaborazione delle parti, le informazioni occorrenti alla decisione. Il comma 2 prevede, infatti, che al fine di decidere sull’an e sul quomodo della sostituzione, secondo quanto previsto dall’articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato.

Il giudice può richiedere, altresì, all’ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente.

Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall’articolo 94 del d.P.R n. 309 del 1990, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi.

Le parti possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, possono presentare memorie in cancelleria. Il comma 3 prevede che, esaurita questa fase informativa, all’udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice potrà sostituire la pena detentiva, ed in tal caso egli provvederà ad integrare il dispositivo indicando la pena con i relativi obblighi e prescrizioni e si applicheranno gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689, oppure potrà non sostituire la pena detentiva e in tal caso egli confermerà il dispositivo già emesso.

In entrambi casi, il giudice dovrà nuovamente dare lettura in udienza del dispositivo, sia esso stato modificato o solo confermato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 545. Solo con questa seconda lettura del dispositivo, quindi, la sentenza si intenderà pubblicata.

Dalle disposizioni sopra citate emerge, quindi, che il consenso all’applicazione della pena sostitutiva non può essere espresso prima della lettura del dispositivo, che nella trattazione cartolare deve essere comunicato alle parti.

Non vi è spazio per una istanza anteriore, poiché solo il condannato, quando abbia avuto contezza della pena da sostituire, può acconsentire – non richiedere -, anche tramite il difensore munito di procura speciale, all’applicazione di una pena sostitutiva.

Ne consegue che non è possibile avanzare un’istanza di sostituzione della pena prima della conclusione del processo, in quanto essa sarebbe inidonea a far sorgere un obbligo del giudice di provvedere su di essa e quindi di motivare. Nel caso di specie, essendo la possibilità di applicare la pena sostitutiva stata introdotta nel corso del giudizio di appello, l’imputato avrebbe potuto esprimere il suo assenso alla sostituzione solo dopo la lettura del dispositivo da parte della Corte territoriale. Semmai, il ricorrente avrebbe potuto dolersi dell’omissione, da parte del giudice d’appello, dell’avviso, dopo la lettura del dispositivo, della possibilità di applicare la pena sostitutiva, ma trattasi di profilo diverso da quello dedotto dall’imputato con il motivo di ricorso e sul quale, quindi, questa Corte di cassazione non è chiamata a pronunciarsi. In ogni caso, anche laddove si ammettesse la possibilità per l’imputato di avanzare istanza di applicazione di una pena sostitutiva, deve rilevarsi che la stessa era comunque tardiva, atteso che non era stata chiesta la trattazione orale del processo di appello e le parti possono far pervenire le loro memorie fino a quindici giorni prima dell’udienza, mentre le memorie di replica alle memorie delle altre parti possono pervenire fino a cinque giorni prima e nel caso di specie la istanza di applicazione del lavoro sostitutivo di pubblica utilità è stata avanzata con memoria pervenuta il 17 marzo 2023, quattro giorni prima dell’udienza del 21 marzo 2023.

Stante la tardività della memoria, la Corte territoriale non era tenuta a provvedere o motivare sull’istanza in essa contenuta.

Considerazioni conclusive

È interessante notare che la Cassazione ha rilevato, per incidens, che i giudici d’appello avevano omesso di avvisare l’imputato, dopo la lettura del dispositivo, della possibilità di prestare il consenso all’applicazione di una pena sostitutiva.

Su questo interessante profilo, tuttavia, in assenza di doglianza del difensore, la Corte non si è potuta pronunciare.