Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 35478/2023, udienza del 24 marzo 2023, considera legittima la concessione della pena sospesa in sede esecutiva.
L’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., riconosce al giudice dell’esecuzione il potere di concedere – o estendere – il beneficio della sospensione condizionale della pena contestualmente all’applicazione in executivis della disciplina del concorso formale o della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse, “allorché le condizioni per la relativa spettanza insorgano o si manifestino proprio per effetto dell’applicazione di tale disciplina e il beneficio non sia stato espressamente escluso dal giudice della cognizione” (Sez. 1 n. 46146 del 12/04/2018, Rv. 273986).
Il giudice dell’esecuzione, una volta riconosciuta l’esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, può concedere il beneficio della sospensione condizionale, eventualmente non riconosciuto con alcune delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, solo se la pena complessiva rideterminata per il reato continuato non supera il limite di due anni di reclusione previsto dall’art. 163 cod. pen., per la concessione del beneficio in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica ed è compito del giudice dell’esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata (Sez. 1, n. 17871 del 25/01/2017, Rv. 269844 – 01; Sez. 1, n. 11583 del 17/02/2006, Rv. 233596 – 01).
