Sequestro preventivo successivo alla dichiarazione di fallimento: possibile secondo le Sezioni unite (di Riccardo Radi)

Le Sezioni unite penali con la sentenza n. 40797 del 6 ottobre 2023 (allegata alla fine del post unitamente all’ordinanza di rimessione) hanno stabilito che l’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari.

Quesito: se, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l’avvenuto spossessamento del debitore erariale per effetto dell’apertura della procedura concorsuale osti al sequestro stesso, ovvero se, invece, il sequestro debba comunque prevalere attesa la obbligatorietà della confisca cui la misura cautelare è diretta.

Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 240; cod. proc. pen., art. 321; r.d. 16 marzo 1942, n.267, artt. 31, 42, 43; d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis; d. lgs. 12 gennaio 2019, n.14, artt. 317, 318, 319, 390.

Ordinanza di rimessione: n. 7633/2022

Decisione: l’avvio della procedura fallimentare non preclude il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni attratti alla massa fallimentare per i reati tributari.