Concordato in appello: non può essere subordinato alla non menzione sul casellario (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 39880 depositata il 2 ottobre 2023 ha ricordato che l’omessa considerazione letterale della non menzione nel terzo comma dell’articolo 444 Cpp sta a significare che essa non può considerarsi al pari della sospensione condizionale della pena e, conseguentemente, non può subordinarsi l’accordo ex articolo 599 bis Cpp (o ex articolo 444 Cpp) alla non menzione.
La Suprema Corte rileva, altresì, un contrasto sulla possibilità del giudice di appello di non applicare in sede di concordato la sospensione condizionala della pena (o la non menzione) se richiesta subordinatamente alla rideterminazione della pena ex art. 599 bis cpp.
L’orientamento è relativo soprattutto alla sospensione condizionale della pena: “E’ illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata (art. 599, comma quarto, cpp) senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinata l’accordo delle parti; né tale omissione può essere interpretata come rifiuto del beneficio, in quanto, in tal caso, il giudice di appello deve procedere nelle forme ordinarie, senza dare luogo al concordato” (Cassazione sezione 5 n. 36638/2005; sezione 3 n. 25994/2019 e sezione 7 ordinanza n. 46053/2019).
Per altro orientamento che ritiene ininfluente sull’accordo la richiesta di sospensione condizionale della pena, vedi: “Nell’ipotesi di accordo delle parti sull’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, qualora i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportino una nuova determinazione della pena ed all’indicazione della pena pattuita si aggiunga la richiesta di sospenderla condizionalmente, il giudice ha il potere discrezionale di valutare se sussistono le condizioni per la concessione del beneficio, così come dettate dagli artt. 163 e 164 c.p., in esse compresa la prognosi favorevole di non commissione di ulteriori reati, e può, senza dover procedere al dibattimento, ratificare soltanto l’accordo sulla pena, rigettando, con congrua motivazione, la richiesta di beneficio stesso (Cassazione sez. 2, sentenza numero 14151/2001, sezione 6 n. 5633/1991).
La questione riguarda la sospensione condizionale della pena.
Discorso diverso sulla non menzione. L’articolo 444 terzo comma, cpp, espressamente richiama solo la sospensione condizionale della pena e non prevede la non menzione: “La parte nel formulare la richiesta, può subordinare l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta”.
L’articolo 599 bis cpp nulla dice sul punto, tutta la giurisprudenza sopra citata richiama la disposizione del terzo comma dell’articolo 444 c.p.p.
L’omessa considerazione letterale della non menzione nel terzo comma dell’art. 444 cpp sta a significare che la stessa non può considerarsi al pari della sospensione condizionale della pena e conseguentemente non può subordinarsi l’accordo ex art. 599 bis cpp (o ex art. 444 cpp) alla non menzione.