La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 39456/2023 ha ricordato che il conforme esito assolutorio dei giudizi di merito rafforza la presunzione di non colpevolezza e, attestando l’esistenza del ragionevole dubbio sul punto, giustifica la riduzione dei margini di impugnazione della pubblica accusa, limitati alla sola violazione di legge.
La Suprema Corte premette che il Procuratore Generale lamenta sostanzialmente un vizio di motivazione, mentre il ricorso poteva essere proposto solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen.
La norma in questione trova, infatti, fondamento, non solo in esigenze deflattive, ma anche nella presunzione di non colpevolezza, stabilizzata dall’esito assolutorio dei due gradì di giudizio di merito, con approfondimento di aspetti e di elementi di fatto, non rivisitabili né riesaminabili in sede di legittimità sotto il profilo delle incongruenze motivazionali, posto che la presenza di due pronunce assolutorie di per sé denota l’esistenza di un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell’imputato.
La sussistenza o meno della colpevolezza dell’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”, secondo quanto richiesto, ai fini della condanna, dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. costituisce la risultante di una valutazione e la previsione di un secondo grado di giurisdizione trova giustificazione proprio nell’opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, sicché il potere di impugnazione riconosciuto al Pubblico Ministero soccombente trova ragione nella necessità di verificare la ricorrenza di possibili errori compiuti dal primo giudice.
Pertanto, poiché il secondo grado mira a raggiungere un giudizio di “certezza” sulla colpevolezza dell’imputato, il conforme esito assolutorio dei giudizi di merito rafforza la presunzione di non colpevolezza e, attestando l’esistenza del ragionevole dubbio sul punto, giustifica la riduzione dei margini di impugnazione della pubblica accusa, limitati alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 5621 del 11/12/2020 -dep. 12/02/2021-, Rv. 280631 – 01).
Proprio in merito al canone di giudizio necessario ai fini della sentenza di condanna, la cassazione ha, inoltre, affermato il principio secondo cui “per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell’art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (ma già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), si è più volte avuto modo di puntualizzare che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una “forza persuasiva superiore”, tale da far venire meno “ogni ragionevole dubbio”, posto che “la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza” (Sez. U, n.27620 de128/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486 – 01).
