Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 30032/2023, udienza del 13 settembre 2023, chiarisce l’attuale orientamento di legittimità – ben più restrittivo che in passato – riguardo agli effetti conseguenti all’omessa considerazione delle memorie difensive.
La più recente giurisprudenza di legittimità (Sezione 2, n. 30232 del 16/5/2023, Rv. 284802 – 01; Sezione 1, n. 26536 del 24/6/2020, Rv. 279578 – 01; Sezione 2, n. 38834 del 7/6/2019, Rv. 277220 – 01; Sezione 3, n. 36688 del 6/6/2019, Rv. 277667 – 01; Sezione 5, n. 17798 del 22/3/2019, Rv. 276766 – 01; Sezione 5, n. 51117 del 21/9/2017, Rv. 271600 – 01; Sezione 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561 – 01) è univocamente orientata nel senso di ritenere che l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive.
Conseguentemente, deve escludersi che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità, atteso che tale particolare sanzione – che, come è noto, è sempre prevista in termini di tassatività – non è in alcun modo sancita dall’art. 121 cod. proc. pen., che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio, né da altre disposizioni del codice di rito. Secondo questo consolidato orientamento, dunque, è onere della parte che deduca l’omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra il memoriale e la pretesa nullità.
Può dirsi, allora, superato il più risalente indirizzo (Sezione 6, n. 13085 del 3/10/2013, Rv. 259488 – 01; Sezione 1, n. 37531 del 7/10/2010, Rv. 248551 – 01), secondo il quale l’omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all’imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell’imputato stesso. Invero, tale impostazione non tiene conto del principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 cod. proc. pen.
