Grave malattia del difensore: giustifica la restituzione in termini per l’impugnazione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 38942/2023, udienza camerale del 22 giugno 2023, ha affrontato la questione della restituzione in termini per l’impugnazione in dipendenza dello stato di malattia del difensore.

Integra  un’ipotesi di causa di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., lo stato di malattia del difensore che sia di tale gravità da incidere sulla sua capacità di intendere e volere, anche in modo temporaneo, ma tanto da impedirgli per tutta la sua durata qualsiasi attività, non essendo esigibile che il difensore, in condizioni di parziale incoscienza dovuta alla sua patologia, sia tenuto ad avvedersi del decorso del termine per impugnare, né potendosi operare valutazioni di meritevolezza del rimedio basate sulla possibilità di attivarsi da parte sua prima dell’insorgere della patologia.

Del resto, l’incapacità di intendere e di volere dovuta all’insorta malattia, che si ritiene idonea a configurare la causa di forza maggiore ai fini della restituzione in termini, deve essere valutata anche come incapacità temporanea, non essendo esigibile che il difensore sia tenuto ad avvedersi del decorso del termine per impugnare nell’ambito di uno dei, plausibilmente, numerosi patrocini che compongono la sua attività professionale (così, in motivazione, Sez. 5, n. 8985 del 19/01/2022, n.m.).

In conclusione, si deve riconoscere la sussistenza di una causa di forza maggiore che ha impedito al difensore e, di conseguenza, al di proporre nei termini di legge impugnazione.