Omessa riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato: non è un caso di pena illegale rilevabile d’ufficio ma solo una violazione della legge processuale denunciabile con i mezzi di gravame (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 38421/2023, udienza del 15 marzo 2023, ha affrontato la questione dell’omessa riduzione della pena, spettante all’imputato per la scelta del rito abbreviato.

Secondo il collegio decidente “in sede esecutiva non può farsi luogo alla rideterminazione della pena per la contravvenzione nel senso indicato dal ricorrente. Questa Corte ha già affermato che «In tema di giudizio abbreviato celebrato dopo le modifiche introdotte all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dall’art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nel caso di omessa riduzione – non dedotta in sede di impugnazione – della metà della pena inflitta con sentenza definitiva di condanna per contravvenzione, non sono esperibili i rimedi né dell’incidente di esecuzione né della correzione di errore materiale, non vertendosi in ipotesi di pena illegale e neppure di errore nel computo aritmetico della pena, bensì di violazione del criterio stabilito dalla legge processuale nella determinazione della riduzione di pena per il rito, come tale denunciabile solo con gli ordinari mezzi di gravame» (Sez. 1, n. 22313 del 08/07/2020, Rv. 279455)“.

Il collegio si è dunque attenuto, pur senza esplicitare il riferimento, alla delimitazione del concetto di “pena illegale” ed alla sua distinzione dalla “pena illegittima” operata dalle Sezioni unite penali nella recente decisione Sacchettino (Sezioni unite, sentenza n. 877/2023, udienza del 14 luglio 2022) nei termini che seguono:

la nozione di pena illegale non può estendersi «sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all’ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termini, la pena è illegale (…) non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l’ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall’ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore»: la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall’ordinamento, «è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, non mass. sul punto). Infine, con la sentenza n. 47182 del 31/03/2022, Savini, in corso di mass., le Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena “illegale” (in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggiamento) e di pena meramente “illegittima”, perché determinata in violazione di legge, affermando, con riferimento al caso esaminato, che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali astratti, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un’ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell’appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso.

In continuità con il proprio consolidato orientamento, che si pone in armonia con il principio di legalità della pena come costituzionalizzato e come altresì riconosciuto dalle fonti sovranazionali, le Sezioni Unite ribadiscono, pertanto, ancora una volta, che “pena legale” è quella: – del genere e della specie predeterminati dal legislatore entro limiti ragionevoli; – comminata da una norma (sostanzialmente) penale, vigente al momento della commissione del fatto-reato, o, se sopravvenuta rispetto ad esso, più favorevole di quella anteriormente prevista; – determinata dal giudice, nel rispetto della cornice edittale, all’esito di un procedimento di individualizzazione che tenga conto del concreto disvalore del fatto e delle necessità di rieducazione del reo. “Pena illegale” è, conseguentemente, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista“.