Diritto all’anonimato delle parti in giudizio: non spetta alle persone giuridiche (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 29053/2023 ha stabilito che in tema di diritto all’anonimato delle parti in giudizio e dei soggetti interessati di cui all’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per effetto delle modifiche apportate all’art. 4, lett. i), d.lgs. citato dall’art. 40 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, riveste la qualità di “interessato”, legittimato a presentare l’istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri elementi identificativi, soltanto la persona fisica alla quale si riferiscono i dati, sicché è inammissibile l’istanza presentata in nome e per conto di una persona giuridica.

La Corte di cassazione ha infatti chiarito che, in tema di diritto all’anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati garantito dall’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 40, comma 2, lett. a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – che ha eliminato il riferimento (anche) alla persona giuridica -, riveste la qualità di “interessato”, legittimato a presentare l’istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi, solamente la persona fisica (Sez. 6-5 civ., n. 4167 del 09/02/2022, Rv. 663877-01; Sez. 5 civ., n. 16807 del 07/08/2020, Rv. 658773-01).

Tali pronunce, hanno evidenziato che l’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittimava alla proposizione dell’istanza di oscuramento il solo «interessato».

Questi, secondo l’espressa formulazione dell’art. 4, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 196 del 2003, doveva essere inteso per «la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali».

Infatti, la disposizione di cui art. 4, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 196 del 2003, «se nella originaria formulazione includeva non solo la persona fisica, ma anche la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferivano i dati personali, coincidendo il concetto di “dato personale” di cui alla lett. b) del medesimo articolo con “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”, a decorrere dal 6/12/2011, in forza della novella del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ex art. 40, include solo la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali, coincidendo il modificato concetto di “dato personale” di cui all’art. 4, lett. b) , con “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.

Questa diversa ampiezza del termine “dato personale” orienta anche la lettura dei concetti di “dati identificativi” di cui alla lett. c) dell’art. 4, quali “dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato” e di “dati sensibili” di cui alla lett. d) dell’art. 4, quali “dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”» (Sez. 6-5 civ., n. 4167 del 09/02/2022, cit.; Sez. 5 civ., n. 16807 del 07/08/2020, cit.).

Si deve peraltro rilevare che l’art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2003 è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Tuttavia, a norma dell’art. 22, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 101 del 2018, dalla data di entrata in vigore di tale decreto, «i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679»; il quale regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, all’art. 4, n. 1), stabilisce che, per dato personale, si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)».

Quindi per il trattamento dei dati in ambito giudiziario, dati identificativi degli interessati, l’stanza di oscuramento dei dati riportati sulla sentenza o su altro provvedimento il soggetto legittimato è la persona fisica non la persona giuridica.