Guidare una bicicletta dopo aver assunto alcool o stupefacenti integra il reato di guida in stato di ebbrezza (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 34352/2023 ha ribadito che integra il reato di guida in stato di ebbrezza la conduzione di una bicicletta in condizioni di alterazione psicofisica da assunzione di alcol e stupefacenti, attesa la concreta idoneità del mezzo a interferire sulla regolarità e sulla sicurezza della circolazione stradale, pur non potendo essere applicata al condannato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto non è richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del mezzo.
La Suprema Corte ha ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, come, ad esempio, sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione (Sez. Un., n. 12316 del 30/01/2002, Rv. 221039; Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015, Rv. 262038).
Nel caso di specie, la Corte, dando atto della ricorrenza di entrambe le ipotesi di reato contestate, ha revocato, in ossequio al dictum su indicato, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.