La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 37989 depositata il 18 settembre 2023 ha ribadito che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.
La Suprema Corte ha ricordato quanto stabilito dalla S.U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088, che ha puntualmente precisato che “la modalità esecutiva, per dare luogo all’aggravante, deve potersi distinguere dal fatto tipico, che realizza il furto semplice, deve rivelare un tratto specializzante ed aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie basilare, costituito dall’abilità esecutiva dell’autore nell’appropriarsi della cosa altrui, che sorprenda o neutralizzi la sorveglianza sulla stessa esercitata e disveli la sua maggiore capacità criminale e la più efficace attitudine a ledere il bene giuridico protetto”.
Nel caso esaminato la persona offesa nel salire in auto ha riposto la borsa sul sedile anteriore passeggero e mentre leggeva un messaggio sullo smartphone l’imputato apriva la portiera e portava via la borsa.
In questo caso sottolinea la Suprema Corte l’agente non ha usato condotte aggravate dalla destrezza, a tal fine, è necessario “che l’agire non si limiti alla mera sottrazione del bene, pur facilitata dall’altrui disattenzione o dalla momentanea assenza, ma riveli connotati di capacità ed efficienza offensiva che incrementino le possibilità di portarlo a compimento ed offendano più seriamente il patrimonio. Se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore, o dell’abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall’autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l’attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell’ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria”.
