Comunicare alla difesa le conclusioni del Procuratore generale il giorno prima dell’udienza fissata è una nullità per violazione del diritto di difesa?
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 36942/2023 ha esaminato la questione sollevata dalla difesa che rappresentava che nel giudizio di secondo grado, le conclusioni del Procuratore generale erano state comunicate alla difesa solo il giorno precedente all’udienza fissata per il giudizio di appello.
La difesa aveva tempestivamente eccepito, con memoria difensiva, la tardiva comunicazione delle conclusioni.
Decisione
La Suprema Corte premette che va ricordato che, “in tema di giudizio d’appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell’imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come – a titolo esemplificativo – la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie” (Sez. 2 , n. 34914 del 07/09/2021, Rv. 281941; Sez. 5, n. 27974 del 12/04/2022, n. m.).
Ebbene, nel caso in esame, va rilevato che il ricorrente non ha indicato quali particolari complessità avevano le conclusioni del Procuratore generale da richiedere, per potere approntare adeguate repliche a esse, un periodo di tempo maggiore di quello concretamente avuto a disposizione dalla difesa.
Va, peraltro, evidenziato che, dagli atti (il cui esame è consentito, atteso che è stata posta una questione di carattere processuale), risulta che il Procuratore generale, in poche righe, si era limitato ad affermare che, dai precedenti penali dell’imputato, emergeva l’abitualità della condotta, che non consentiva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Ricordiamo che la cassazione sezione 5 con la sentenza numero 36942/2023 sempre in tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d’appello, svolto ai sensi dell’art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell’imputato integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all’assistenza dell’imputato (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048).
Consegue, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen, che tale nullità deve essere eccepita con il primo atto immediatamente successivo al verificarsi della invalidità.
Atto che, nel sistema cartolare introdotto con la disciplina emergenziale, va individuato nelle conclusioni da trasmettere per via telematica alla cancelleria entro il quinto giorno antecedente all’udienza.
In concreto, la nullità non può essere eccepita in cassazione perché sarebbe tardiva.
In conclusione le preclusioni derivanti da tardività valgono solo per gli avvocati.
