La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 37618 depositata il 14 settembre 2023 ha stabilito che deve escludersi che sussista l’aggravante del mezzo di pubblicità prevista per la diffamazione ex articolo 595 comma 3 c.p. nella condotta consistente nelle offese contenute in messaggi pubblicati nella chat dell’applicativo WhatsApp, offese rivolte ad altri componenti del gruppo, dovendosi ritenere che detta chat, per le sue caratteristiche ontologiche, costituisca sì uno strumento di comunicazione di certo agevolante ma al contempo ristretto, nel senso che il messaggio – di testo o immagine che sia – raggiunge esclusivamente i soggetti iscritti, e reciprocamente accettatisi, alla medesima chat.
La Suprema Corte ritiene che l’utilizzo della chat ristretta non possa far ritenere integrata l’ipotesi dell’offesa recata con mezzo di pubblicità come nel caso di diffusione di post pubblicati sulla piattaforma Facebook.
Non rileva, infatti che il messaggio (destinato ad un numero ristretto di persone) possa essere inoltrato ad altri, posto che simile azione sarebbe opera del destinatario e non del mittente.
Ci permettiamo una osservazione in merito al numero dei destinatari: nel caso di chat WhatsApp con centinaia di componenti si può ancora escludere l’aggravante del mezzo di pubblicità?
