Stupefacenti: proposta di limitazione applicativa dell’art 73 comma 5 Dpr 309/90 (di Riccardo Radi)

Segnaliamo la proposta di legge numero 1176 (allegata in calce al post) pubblicata il 7 settembre 2023 sul sito della Camera dei deputati.

I proponenti intendono limitare le ipotesi di lieve entità, in quanto ritengono che “L’attuale normativa, quindi, non sembra rispondere in maniera adeguata all’esigenza di mettere un freno definitivo a tale problema: le cronache, locali e nazionali, sono letteralmente « invase » da notizie che rendono conto dell’arresto di piccoli spacciatori e, subito dopo, della loro rimessione in libertà, in quanto la pena prevista nel caso in cui sussista la « lieve entità » del reato rende il più delle volte impossibile applicare la misura cautelare in carcere.

I veri e propri sodalizi, creati tra le organizzazioni criminali e i piccoli spacciatori, permettono inoltre a questi ultimi, in caso di arresto, di potersi servire della tutela legale ed economica offerta loro dalle organizzazioni stesse.

Alla luce di quanto esposto, risulta necessario rispondere a questi nuovi fenomeni criminali differenziando la risposta sanzionatoria, in particolare escludendo dall’applicazione della fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 quantomeno la tipologia di condotte che si esprimono in forma pluripersonale, riservando quindi tale fattispecie e le possibilità di sanzioni sostitutive ai soli autori di reati effettivamente di minore allarme sociale o meritevoli di una risposta sanzionatoria di minore afflittività.

Questo effetto risulta possibile mediante l’inserimento, dopo la disciplina dell’ipotesi «di lieve entità», di un comma che ne disciplini i limiti applicativi”.

Ecco il testo delle modifiche proposte: dopo il comma 5-ter dell’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente: “5-quater. Le disposizioni dei commi da 5 a 5-ter non possono essere applicate quando ricorre l’aggravante di cui al comma 6, né quando il reato è commesso quale fine dell’associazione di cui all’articolo 74, anche se l’autore non è tra gli associati”.