Rapina e applicazione cumulativa delle aggravanti comuni e speciali (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 25274/2023 ha stabilito che in tema di rapina, è legittima l’applicazione cumulativa dell’aggravante comune di cui all’art. 112, n. 1, cod. pen. e dell’aggravante speciale di cui all’art. 628, comma primo, cod. pen., posto che la prima punisce più severamente la maggior pericolosità insita nella compartecipazione al reato di una pluralità di persone, idonea a determinare una più incisiva capacità criminale del gruppo, mentre la seconda sanziona più gravemente la maggiore forza intimidatrice derivante dalla violenza o della minaccia promanante simultaneamente da più persone compresenti all’azione predatoria, cui fa riscontro la minorata possibilità di difesa della vittima.

Decisione

La corte territoriale, premesso che risultava provato che il fatto era stato commesso da più persone riunite, due delle quali con volto travisato da caschi integrali, e con l’uso di un’arma da sparo, ha ritenuto che con le aggravanti dell’art. 628, terzo comma, n.1, cod. pen. concorresse quella di cui all’art. 112 n.1 cod. pen. essendo risultati i correi in numero di cinque.

Sebbene la questione non risulti definita in termini uniformi dalla giurisprudenza di legittimità, la cassazione ha aderito all’opzione ermeneutica secondo cui, in tema di rapina, l’aggravante speciale delle più persone riunite ex art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. non esclude l’applicazione della aggravante comune di cui all’art. 112, n. 1, cod. pen., prevista per le ipotesi di concorso nel reato, escludendosi la sussistenza di un rapporto di continenza tra le due fattispecie, così come pure affermato anche di recente (sez. 1, sent. n. 43376 del 24/06/2022, Rv. 283741) sul presupposto che l’aggravante della rapina, da un lato, già prevede l’applicabilità del relativo e assai rilevante aumento di pena nel caso in cui i soggetti agenti siano cinque o più e, dall’altro, contiene l’ulteriore elemento specializzante della simultanea presenza dei correi al momento e nel luogo di realizzazione delle condotte tipiche.

Le circostanze in oggetto possono, invece, concorrere in quanto prendono in considerazione aspetti diversi della condotta criminosa, al fine di prevedere una sanzione maggiormente afflittiva con riferimento a parametri differenti.

In particolare, la circostanza aggravante dell’essere i correi in numero pari o superiori a cinque punisce più gravemente la maggior pericolosità insita nella compartecipazione al reato di una quantità di persone tale da determinare una più incisiva manifestazione di capacità criminale, anche sotto il profilo della riunione e dell’organizzazione, a prescindere dalla presenza sulla scena criminosa di tutti i correi.

La circostanza aggravante prevista dall’articolo 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. sanziona, invece, più gravemente la maggiore pericolosità e la maggiore forza intimidatrice – cui fa riscontro la minorata possibilità di difesa della vittima – derivante della violenza e della minaccia portata simultaneamente da più persone, compresenti all’azione (sez. 2, n. 20217 del 06/05/2016, Rv. 266893; sez.2, n. 42738 del 20/10/2015, rv 264816; sez. 2, n. 36243 del 26/06/2009, rv. 245595; da ultimo, sez. 7, ord. n. 39947 dell’08/7/2022 n. m.). La conclusione che precede trova preciso riscontro in una pronuncia delle Sezioni Unite che, esaminando la ratio del notevole inasprimento delle pene previste per la fattispecie del reato-base del delitto di estorsione nel maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nella minorata possibilità di difesa della vittima, violentata o minacciata da più persone, ha richiamato anche le altre ipotesi di aggravamento previste dal comma terzo dell’art. 628 cod. pen. (violenza o minaccia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; posta in essere da persone che fanno parte dell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.) – evidenziando come tutte siano riconducibili ad una identica logica, avendo voluto il legislatore sanzionare più gravemente le condotte che creino maggiore intimidazione e riducano le possibilità di difesa della vittima, posta in stato di incapacità di volere ed agire.

Proprio per tale ragione, secondo il ragionamento delle Sezioni Unite, se è vero che la ratio dell’aggravamento di pena consiste nel maggiore effetto intimidatorio e nella minorata difesa della vittima, è pure vero, però, che essa è ravvisabile soltanto, quanto alla aggravante delle più persone riunite, nella compresenza nel luogo e nel momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia di più soggetti agenti; soltanto in tal caso, infatti, la vittima, trovandosi di fronte non ad un singolo, ma ad un gruppo, sarà più intimidita ed incapace di reagire efficacemente.

Si è escluso, di conseguenza, che la ragione dell’aggravamento di pena vada ravvisata nella maggiore pericolosità intrinseca del fatto commesso da più persone, in quanto la maggiore oggettiva pericolosità dell’azione criminosa posta in essere da più persone è esattamente la ratio dell’aggravamento di pena previsto dall’art. 112, n. 1, cod. pen., norma che prevede un inasprimento delle pene quando i concorrenti nel reato siano cinque o più persone (in termini, in motivazione, Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518).

Le due aggravanti, pertanto, possono concorrere, proprio per la diversa connotazione dell’azione criminosa, sotto il medesimo profilo del numero dei concorrenti nel reato, per la duplice, maggiore gravità della condotta dei rapinatori, volta a porre la vittima in uno stato di particolare soggezione psicologica e, al tempo stesso, caratterizzata da uno specifico coefficiente di pericolosità, derivante dalla organizzazione con finalità delittuosa.