Regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e requisiti della prospettazione alternativa (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 33690/2023 è tornata ad occuparsi del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio per arrivare ad una sentenza di condanna e delle ricostruzioni alternative che implicano da parte del giudicante l’individuazione degli elementi di conferma dell’ipotesi accusatoria e la necessità di una motivazione che escluda la plausibilità della tesi difensiva.

Fatto

Nel caso esaminato la difesa contesta la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio in quanto l’affermazione di responsabilità non potrebbe basarsi sul solo fatto che le vetture coinvolte nell’operazione erano intestate all’odierno ricorrente.

Nell’ambito di una complessa operazione di monitoraggio di attività di importazione di contrabbando di sigarette via mare, svolta con appostamenti ed attività captativa, gli operanti ebbero modo di accertare la presenza, in prossimità del punto di attracco dell’imbarcazione, di due vetture intestate al ricorrente: una Volvo su cui erano stati caricati kg. 236,920 di t.l.e. ed un monovolume contenente 27 taniche da 30 litri di carburante.

Il mancato rinvenimento sul posto dell’interessato non è stata ritenuto circostanza ostativa all’affermazione di penale responsabilità per il concorso nell’attività di importazione, essendo inequivocabile il contenuto delle vetture rinvenute nei pressi del luogo di attracco e non essendo stata prospettata alcun’altra ipotesi ricostruttiva.

È stato anzi valorizzato, come elemento di riscontro della intraneità del ricorrente al circuito criminale dedito alle illecite importazioni, il fatto che un’altra vettura di sua proprietà era stata rinvenuta, circa un mese dopo la vicenda per cui è causa, in occasione di un ulteriore sbarco di tabacchi illegalmente importati.

Decisione

La Suprema Corte ritiene in definitiva che i giudici di merito abbiano fatto buon governo del principio secondo cui “la regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen. consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana” (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 275299 – 01).

Nel soffermarsi alla mancata prospettazione di ricostruzioni alternative da parte del ricorrente, il giudice di primo grado non ha certo inteso mettere in discussione i principi fondamentali in tema di onere della prova e di diritto al silenzio, ma solo porre in rilievo l’assoluta assenza, in atti, di elementi utilizzabili a sostegno di una spiegazione della presenza delle vetture dello S. nei pressi del luogo di attracco (riempite nel modo precedentemente richiamato) diversa da quella di un consapevole contributo del ricorrente all’attività illecita, attuato mettendo le vetture a disposizione dei correi.

La Cassazione sottolinea che è del tutto assente la prospettazione alternativa che ad esempio è presente nella decisione qui poc’anzi richiamata, in applicazione del principio, aveva annullato la sentenza di condanna in una fattispecie molto simile a quella in esame, ritenendo plausibile la denuncia di furto che era stata presentata dall’imputato, proprietario della vettura (cfr. sul punto anche Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275290 – 01, secondo la quale «la regola di giudizio che richiede l’accertamento della sussistenza del reato ‘al là di ogni ragionevole dubbio’ implica che, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva».

Il canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell’analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto e, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i sui effetti conformativi non solo sull’applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto.

In applicazione del principio la Cassazione ha annullato la sentenza che aveva utilizzato il parametro della “consistente verosimiglianza” o forte plausibilità per l’affermazione della responsabilità dell’imputato per il delitto di omicidio, qualificato come preterintenzionale, di un familiare scomparso di cui non era stato ritrovato il cadavere, Cassazione sezione 5 sentenza numero 25272/2021 Rv 281468-01.

Il principio del ragionevole dubbio rimane uno spartiacque di non facile definizione ed è da sempre il cruccio dei giuristi e di tanti liberi pensatori, come Fedor Michajlovic Dostoevskij.

Leggendo i Fratelli Karamazov ci imbattiamo nell’enunciazione del principio del ragionevole dubbio. L’avvocato Fetjukovic nella sua arringa declama: “perché non potrebbe essere accaduto così? E se sussiste non foss’altro la possibilità d’una congettura di questo genere, allora come possiamo con tanta insistenza e tanta sicurezza ritenere responsabile l’imputato? Posto che vi sia foss’anche un’ombra di possibilità, foss’anche un’ombra di verosimiglianza nella mia esposizione difensiva, allora dovete astenervi dal condannare”.