Istanza di scarcerazione: non la si può motivare con l’avvenuta scarcerazione di un coindagato (di Riccardo Radi)

L’istanza di revoca o sostituzione della misura motivata sulla circostanza che il coindagato è stato scarcerato o ha avuto la misura attenuata non è un elemento nuovo che merita di essere preso in considerazione.

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 35440 depositata il 23 agosto ha stabilito che in tema di misure cautelari, è irrilevante che il Tribunale del riesame non abbia valutato l’elemento nuovo costituito dalla scarcerazione di un coimputato perché tra i parametri previsti dagli articoli 273, 274, 275, 292 Cpp per la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e della scelta delle misure non vi è quello della valutazione comparativa tra concorrenti o autori di fatti analoghi.

La Suprema Corte ha ricordato che la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, frutto di un giudizio prognostico, e sulla scelta della misura si deve operare esclusivamente sulla posizione del singolo imputato, così come previsto dalla giurisprudenza in tema di determinazione della pena.

Sul punto, la cassazione sezione 2 con la sentenza numero 1886/2017 ha stabilito che il giudice del merito, nell’ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell’onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte.

Conclude la cassazione affermando il principio per cui sono manifestamente infondate le doglianze che fanno leva sull’ingiustizia di un trattamento cautelare “parificato” o rapportato a quello del coimputato o di altri imputati.

Non sussiste di conseguenza, il vizio di motivazione per l’omessa valutazione di sentenze o di ordinanze relative alla posizione di coimputati nell’accertamento della sussistenza o persistenza delle esigenze cautelari o della idoneità della misura cautelare in atto.