Garanzia della presunzione d’innocenza e rimedio ex art. 115-bis c.p.p. (di Vincenzo Giglio)

Vicenda giudiziaria

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, con provvedimento del 12/01/2022, ha rigettato l’istanza di correzione e rettifica ex art. 115-bis cod. proc. pen. presentata nell’interesse di NS e relativa ad alcuni atti di polizia giudiziaria e articoli di stampa; osserva il pubblico ministero che la norma indicata prevede che il giudice per le indagini preliminari, nella fase delle indagini, provvede alla correzione di provvedimenti giurisdizionali, ma nulla dice detta norma in ordine alla potestà del giudice di correggere atti di altre autorità.

Osserva ancora il pubblico ministero che l’art. 2 del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 188 vieta alla “autorità pubbliche” di indicare “pubblicamente” come colpevole la persona sottoposta a indagini, ma non ricorre tale ipotesi nel caso di specie, in quanto Schiavone è stato indicato dalla polizia giudiziaria come gravato da indizi di colpevolezza in ordine alle fattispecie di reato per le quali si procede, tanto più che le annotazioni di P.G. non sono state diffuse pubblicamente.

Ricorso per cassazione

I difensori di NS hanno impugnato per cassazione il predetto provvedimento, deducendone l’abnormità.

A loro avviso, il comma 4 dell’art. 115-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice delle indagini preliminari la competenza a provvedere sull’istanza proposta dalla difesa ai sensi della disposizione indicata, sicché il provvedimento del pubblico ministero impugnato, che ha rigettato la predetta istanza omettendo di trasmetterla al GIP (come espressamente chiesto dall’istante), è abnorme, avendo invaso la sfera di attribuzioni dello stesso GIP.

Osservano ancora che l’art. 115-bis cod. proc. pen. si applica anche agli atti del pubblico ministero e che fino al 14/12/2021 non era possibile esperire il rimedio introdotto dal d. lgs. n. 188 del 2021, sicché la norma sul termine di decadenza va intesa quale termine per l’istanza che si riferisca agli atti precedenti all’entrata in vigore della norma (dunque, il 24/12/2021).

Dal punto di vista oggettivo, deducono che nel caso di specie deve essere applicato il comma 2 dell’art. 115-bis cod. proc. pen., posto che tutti i provvedimenti dispositivi delle intercettazioni nei confronti del ricorrente si basano su richieste del pubblico ministero procedente, il quale ha provveduto a incorporare e a far proprie per relationem le annotazioni di polizia giudiziaria che indicano NS come colpevole di reati che non ha commesso.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è stato trattato dalla quinta sezione penale che lo ha definito rilevandone l’inammissibilità con la sentenza n. 19543/2022, emessa in esito all’udienza del 27 aprile 2022.

…Ricognizione normativa

L’art. 115-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 188, stabilisce, al comma 1, che «salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato»; in forza del comma 2, «nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento». Il comma 3 stabilisce poi che «in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo», mentre il comma 4 prevede la disciplina processuale e, segnatamente nei suoi primi periodi, «sull’istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari».

…Individuazione dei provvedimenti disciplinati dall’art. 115-bis cod. proc. pen.

Come si desume, in particolare, dal comma 1 cit., i provvedimenti oggetto della disciplina dettata dalla disposizione di nuovo conio non sono individuati “in positivo”, ossia attraverso la loro esplicita indicazione, ma “in negativo”, ossia, secondo un’espressione dottrinale, “per sottrazione” rispetto ai provvedimenti espressamente esclusi dalla disciplina stessa, i provvedimenti «volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato» e «atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato».

Per espressa previsione dettata dal comma 3, inoltre, restano esclusi dalla disciplina ivi prevista (fermo restando l’obbligo dell’autorità giudiziaria di limitare «i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento») i provvedimenti, menzionati dal comma 2, che «presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza»; provvedimenti, questi ultimi, che in dottrina sono stati individuati nei quelli adottati dal giudice in materia di intercettazione e in materia cautelare, personale e reale, e anche nelle relative richieste da parte del pubblico ministero, nonché nei provvedimenti sempre del pubblico ministero relativi a mezzi di ricerca della prova (decreti d’ispezione, perquisizione, sequestro probatorio, etc.).

La tecnica normativa, stigmatizzata dai commentatori, adottata dal d. lgs. n. 188 del 2021 consente — comunque – di giungere a una conclusione univoca, ossia di identificare i provvedimenti oggetto della disciplina dettata dall’art. 115-bis cod. proc. pen. in quelli adottati dall’autorità giudiziaria, i soli a presentare la necessaria omogeneità strutturale rispetto ai provvedimenti individuati “in negativo”.

Il chiaro tenore della legge processuale trova conforto nei lavori preparatori e, in particolare, nella relazione governativa di accompagnamento del d. lgs. n. 188 del 2021, che individua l’ambito applicativo della norma con riferimento alle «possibili violazioni della presunzione d’innocenza a mezzo di “decisioni” dell’autorità giudiziaria».

…Estraneità dell’oggetto dell’istanza del ricorrente alla materia regolata dall’art. 115-bis

La conclusione raggiunta rende ragione dell’estraneità dell’oggetto della richiesta avanzata nell’interesse di NS alla disciplina dettata dall’art. 115- bis cod. proc. pen.: come si è visto la richiesta riguardava atti di polizia giudiziaria e non provvedimenti dell’autorità giudiziaria, sicché, richiamando le categorie elaborate da Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, deve escludersi che si verta in ipotesi di abnormità strutturale per carenza di potere in concreto, che sussiste in presenza di una «deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite».

…Il provvedimento impugnato non è abnorme

L’estraneità dell’oggetto dell’istanza alla disciplina ex art. 115-bis cod. proc. pen. esclude, in radice, che il provvedimento impugnato rappresenti quella deviazione al di là di ogni ragionevole limite rispetto all’istituto in esame necessaria a dar corpo a un atto abnorme. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base dell’ellittico riferimento dell’istanza a un decreto di perquisizione e sequestro che sarebbe stato adottato sulla base dell’informativa di cui si chiede la correzione: anche a voler prescindere dal rilievo – peraltro, assorbente – dell’assoluta aspecificità del riferimento al decreto (neppure indicato nei suoi estremi temporali e neppure allegato né all’istanza, né al ricorso) e anche a voler disattendere la tesi dottrinale richiamata (che, come si è visto, riconduce al comma 2 dell’art. 115- bis cod. proc. pen. i provvedimenti di ricerca della prova), decisivo è comunque il rilievo che la violazione suscettibile di correzione ai sensi della disciplina in esame deve caratterizzare specificamente l’atto dell’autorità giudiziaria e né l’istanza (il cui petitum comunque investe solo i due richiamati atti di polizia giudiziaria), né il ricorso offrono alcuna indicazione in questo senso. I medesimi rilievi vanno estesi ai «provvedimenti dispositivi delle intercettazioni telefoniche» nei confronti di NS menzionati (ma non oggetto di specifica deduzione) dal ricorso; valgono per essi le stesse considerazioni appena svolte a proposito del decreto di perquisizione e sequestro, in quanto il ricorso non articola alcuna specifica allegazione in ordine alla violazione suscettibile di correzione che sarebbe individuabile nei decreti genericamente evocati dal ricorso, tanto più che lo stesso ricorso sostiene che, nel caso in esame, si verte nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 115-bis cod. proc. pen., che, in forza dell’espressa previsione di cui al comma 3 della medesima disposizione (anche secondo la concorde lettura dei commentatori), come si è visto non rientra nella disciplina di cui ai commi 3 e 4 della disposizione codicistica introdotta dall’art. 4 del d. lgs. n. 188 del 2021.

Il che conferma che al provvedimento impugnato non può essere riconosciuto carattere di abnormità. Un secondo ordine di ragioni depone per l’esclusione dell’abnormità del provvedimento impugnato e, dunque, per l’inammissibilità del ricorso. La richiesta di correzione di cui al comma 3 dell’art. 115-bis cod. proc. pen. deve essere depositata presso il giudice chiamato a decidere sulla richiesta stessa e, dunque, nella fase delle indagini, presso il giudice delle indagini preliminari. Pur in assenza di una specifica disciplina nel corpo della disposizione codicistica, plurimi rilievi convergono verso questa soluzione, quali, per un verso, lo stringente termine accordato al giudice per provvedere (quarantotto ore dal deposito dell’istanza) e, per altro verso, il mancato coinvolgimento di qualsiasi altro soggetto processuale nella – breve – fase che precede l’adozione del decreto motivato sull’istanza di correzione.

…Il rimedio ex art. 115-bis non ha natura impugnatoria

Non avendo natura impugnatoria, al rimedio di cui all’art. 115-bis cod. proc. pen. non si applicano le disposizioni – espressione del favor impugnationis – volte ad “agevolare” la presentazione dell’impugnazione (artt. 568, comma 5, 582 cod. proc. pen.), sicché nessun fondamento normativo è ravvisabile nella prospettiva di attribuire al pubblico ministero un onere di trasmissione di un’istanza per la cui decisione neppure è previsto un suo parere. Al contrario, è onere del richiedente allegare gli atti di cui si chiede la correzione ovvero, se non ne avesse la disponibilità, puntualmente indicarli al giudice procedente, che, se del caso, ne deve disporre la tempestiva acquisizione. Sotto questo profilo, dunque, il provvedimento del pubblico ministero non presenta profili di abnormità strutturale per carenza di potere in astratto, che, sempre richiamando le categorie di Sez. U. Toni, ricorre quando il giudice esercita un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale: nel caso di specie, invero, il pubblico ministero, irritualmente investito dell’istanza di correzione, ha omesso di trasmetterla al giudice delle indagini preliminari, ma nessun onere in tal senso è ricavabile dalla disciplina codicistica. Né viene in rilievo un’ipotesi di abnormità funzionale, riscontrabile, nell’insegnamento delle Sezioni unite Toni, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, in quanto l’esito della presentazione dell’istanza si ricollega all’erronea individuazione dell’organo giudiziario presso il quale doveva essere depositata.

…Esito del ricorso

Dall’impossibilità di ricondurre il provvedimento impugnato alle tipologie di abnormità individuate dalla giurisprudenza di legittimità discende che il provvedimento del pubblico ministero non ha comportato un’indebita invasione dei poteri del GIP. Di conseguenza, non essendo l’atto impugnato abnorme, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.