Rigetto della richiesta di rendere dichiarazioni spontanee: nullità relativa da eccepire immediatamente (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 34357/2023 ha ricordato che il rigetto della richiesta dell’imputato di rendere dichiarazioni spontanee determina una nullità relativa, e non assoluta, cosicché la stessa deve essere immediatamente eccepita ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., altrimenti calerà l’oblio aggiungiamo noi.

La Suprema Corte ha sottolineato che a fronte del diniego espresso all’udienza di discussione, risultante dal verbale allegato, il ricorrente aveva l’onere di sollevare immediatamente la questione di nullità, altrimenti sanata.

Si evidenzia che analogo precedente è stato emesso dalla cassazione sezione 1 n. 50430 del 25/09/2018, Rv. 274515 – 01, ove si è stabilito che la decisione del giudice di primo grado di impedire all’imputato di rendere dichiarazioni spontanee prima dell’inizio della discussione ha determinato senza dubbio una nullità, ma di ordine relativo.

Non vi è dubbio, infatti, che è stato violato un diritto espressamente riconosciuto all’imputato dall’art. 494 cod. proc. pen., ma tale violazione non riguarda una disposizione concernente l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato (cfr. art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), con la conseguenza che il regime di deducibilità non è quello previsto dall’art. 180 cod. proc. pen. per le nullità di ordine generale, ma quello dell’art. 182, comma 2 cod. proc. pen., che imponeva al difensore di eccepire l’intervenuta nullità immediatamente dopo che il Giudice aveva negato all’imputato la facoltà di rendere spontanee dichiarazioni e prima che si dichiarasse chiusa l’istruttoria dibattimentale (cfr. Sez. 3, n. 46766 del 16/11/2005 – dep. 21/12/2005, Rv. 233067).

Ciò non è avvenuto, né il difensore ha eccepito la nullità in sede di conclusioni.