Demolizione del manufatto abusivo: è una sanzione amministrativa e si esegue anche in pendenza di un pignoramento immobiliare o di un atto di alienazione (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 33987/2023, udienza del 16 giugno 2023, analizza la natura dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo e la sua eseguibilità in presenza di diritti reali o di credito sullo stesso.

La questione giuridica posta dalla difesa è se l’esistenza di un pignoramento immobiliare, attivato ad iniziativa di un creditore privato, su un immobile del quale è stata disposta con sentenza penale irrevocabile la demolizione, sia ostativa all’esecuzione di tale ordine demolitorio da parte del debitore esecutato-condannato, che non abbia la custodia dell’immobile oggetto della procedura esecutiva immobiliare perché attribuita ad un soggetto terzo.

Per rispondere a tale quesito occorre premettere che la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione costituisce causa di revoca sostanzialmente automatica del beneficio della sospensione condizionale della pena, salvo che il destinatario dell’ordine demolitorio impartito dal giudice penale eccepisce l’esistenza di circostanze di fatto e/o di diritto sopravvenute e allo stesso non imputabili, che rendono impossibile l’adempimento di tale ordine.

Una consolidata giurisprudenza di legittimità è incline ad un’interpretazione rigorosa di tali circostanze, essendosi, ad esempio affermato che l’ordine di demolizione, una volta accertato l’abuso, non ha effetto solo a carico dell’imputato ma anche nei riguardi di coloro che hanno un diritto reale sull’area di sedime e ciò prescindendo dal fatto che l’abuso sia ad essi addebitabile come committenti od esecutori materiali in quanto la natura pubblicistica dell’ordine di rimessione in pristino rende inapplicabile il principio civilistico della “res inter alios acta” (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva ritenuto inammissibile l’incidente proposto dal comproprietario dell’area ove era stata realizzata la costruzione suscettibile di abbattimento: Sez. 3, n. 1879 del 16/07/1999, Rv. 214536 – 01; Sez. 3, n. 3046 del 28/01/2002, Rv. 220782 – 01).

Ancora, si è affermato che l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivamente realizzato non è impedita dall’esistenza di un diritto di comproprietà sul bene di cui sia titolare il coimputato nei cui confronti sia ancora pendente il procedimento per il reato edilizio (fattispecie nella quale era stata respinta la richiesta, presentata dal correo non ancora giudicato, avente ad oggetto la sospensione dell’ordine di demolizione impartito con sentenza già divenuta irrevocabile nei confronti del coimputato: Sez. 3, n. 45301 del 25/11/2009, Rv. 245213 – 01; conf., Sez. 3, n. 35309 del 23/08/2016, Rv. 267645 – 01, relativa a fattispecie nella quale era stata respinta la richiesta, presentata dal correo non ancora giudicato in qualità di proprietario committente, avente ad oggetto la sospensione dell’ordine di demolizione impartito con sentenza già divenuta irrevocabile nei confronti del coimputato esecutore delle opere abusive).

Sempre in tema di ordine demolitorio, poi, si è affermato che non assume rilievo la circostanza che l’immobile oggetto della demolizione risulti locato a terzi, stante la possibilità da parte del conduttore di ricorrere agli strumenti civilistici per fare ricadere in capo ai soggetti responsabili dell’attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica (Sez. 3, n. 37051 del 29/09/2003, Rv. 226319 — 01), come, del resto, si è precisato che l’esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell’accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall’alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo, atteso che l’esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all’ambiente (nell’occasione la Corte ha ulteriormente precisato che il terzo acquirente dell’immobile potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione: Sez. 3, n. 22853 del 13/06/2007, Rv. 236880 — 01).

Deve essere ribadito il consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis: Cass. Sez. III, 8 novembre 2017, n. 249; Cass., Sez. III, 26 febbraio 2014, n. 16035; Cass., Sez. III, 2 dicembre 2010, n. 801; Cass., Sez. III, 7 ottobre 2009, n. 45301; Cass., Sez. III, 29 marzo 2007, n. 22853) in forza del quale l’esecuzione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva, impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell’art. art. 31, co. 9, D.P.R. n. 380/2001, non subisce gli effetti scaturenti da eventuale alienazione del manufatto, anche se anteriore allo stesso provvedimento giurisdizionale. Ciò in quanto, il suddetto ordine, non possiede natura di sanzione penale, nel senso definito nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e dalla relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo (per tutti: G.C., 8 giugno 1976, C-5100/71, Engel and Others v. the Netherlands).

Una tale qualificazione è esclusa in quanto mediante lo stesso non si intende punire la condotta del trasgressore: l’intervento del giudice penale è, piuttosto, finalizzato al ripristino dell’assetto originario del territorio, alterato dall’intervento edilizio abusivo.

L’elemento centrale è da individuare nell’oggetto del provvedimento, rectius l’immobile da eliminare, prescindendosi invece dall’individuazione di responsabilità soggettive. L’ordine di demolizione ha, dunque, carattere reale e natura di sanzione amministrativa, con autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso. La sua esecuzione è doverosa nei confronti di tutti i soggetti che, in quanto in rapporto con il bene, vantano sullo stesso un diritto reale ovvero personale di godimento. La realità del provvedimento de quo determina l’irrilevanza della colpevolezza del destinatario, potendo e dovendo lo stesso essere eseguito anche nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato, sicché la sua operatività non potrebbe in alcun modo essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile (Cass., Sez. III, 12 settembre 2019, n.49416; Cass., Sez. III, 21 settembre 2018, n. 3979; Cass., Sez. III, 7 luglio 2015, n. 42699; Cass., Sez. III, 26 febbraio 2014, n.16035; Cass., Sez. III, 21 dicembre 2009, n.42781; Cass., Sez. III, 11 maggio 2005, n. 37120), anche se per effetto di una procedura esecutiva immobiliare, come nel caso di specie.

Per quanto specificamente concerne il caso in esame, in cui l’esecuzione dell’ordine demolitorio sarebbe impedita dall’esistenza di una procedura esecutiva immobiliare che vede il condannato in sede penale con sentenza irrevocabile, tenuto all’adempimento dell’ordine, quale debitore esecutato non custode dell’immobile oggetto della predetta procedura esecutiva, correttamente il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che l’intervenuto pignoramento immobiliare non costituisce causa ostativa all’adempimento dell’ordine.

Ed invero, la Cassazione, in una fattispecie analoga, diversa quella richiamata dallo stesso giudice dell’esecuzione ed oggetto di critica da parte della difesa (Sez. 3, n. 35078 del 19/08/2016, Rv. 268031 – 01, secondo cui in tema di reati edilizi, non costituisce impedimento all’esecuzione dell’ordine di demolizione la circostanza che l’immobile abusivo sia sottoposto a pignoramento), ha affermato che l’esecuzione dell’ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell’accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è esclusa dalla pendenza di procedura esecutiva immobiliare a carico del condannato (Sez. 3, n. 27888 del 2/07/2015, Rv. 264188 – 01; in motivazione, la Corte ha evidenziato sia che l’ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, sia che colui il quale si rende acquirente all’esito della procedura esecutiva, ed è estraneo all’abuso, potrà rivalersi nei confronti dell’esecutato). Conforme, del resto, è la giurisprudenza successiva (Sez. 3, n. 30929 del 15 luglio 2019, n. m.; Sez. 3, n. 10950 del 13 marzo 2019, n.m.; Sez. 3, n. 47311 del 13 ottobre 2017, n.m.; Sez. 3, n. 1979 del 17 gennaio 2017, n.m.).

Non rileva, pertanto, facendo applicazione anche al caso di specie nella richiamata giurisprudenza, la circostanza che il bene non fosse nella disponibilità giuridica della ricorrente alla scadenza dei termine di tre mesi concesso con la sentenza impugnata per effettuare la demolizione, atteso che lo stesso, come correttamente evidenziato dal PG, avrebbe comunque dovuto attivarsi, quale parte nella procedura esecutiva immobiliare, rappresentando al custode del bene ed al giudice dell’esecuzione quanto emergente dal provvedimento condannatorio definitivo ai fini di dare esecuzione all’ordine demolitorio, conseguendone, in difetto, alla scadenza del termine indicato, la legittimità del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio al quale la tempestiva demolizione era subordinata. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.