Convalida arresto in flagranza avanti giudice monocratico: non necessaria la presentazione orale dell’agente che ha eseguito l’arresto (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 31173/2023 ha stabilito che nella procedura prevista dall’art. 558, comma 1, cod. proc. pen. la relazione orale può essere sostituita dal verbale di arresto ove acquisito da parte del giudice, poiché essa non condiziona la validità della decisione che il giudice è chiamato ad adottare, né la sua mancanza costituisce ostacolo alla prosecuzione del giudizio e alla convalida del provvedimento.

Segnaliamo la decisione perché restringe ulteriormente la possibilità della difesa di verificare l’operato della P.G. in caso di convalida dell’arresto in flagranza davanti al Tribunale monocratico.

La Suprema Corte accogliendo il ricorso della procura ha annullato l’ordinanza del tribunale di Palermo che non aveva convalidato l’arresto di G.B. eseguito in flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, “stante l’assenza all’udienza di convalida dell’agente di polizia giudiziaria che ha operato l’arresto e che non ha potuto riferire sui fatti che hanno portato all’arresto“.

La cassazione ha affermato che il procedimento di convalida dell’arresto in flagranza dinanzi al Tribunale in composizione monocratica può svolgersi anche nel caso in cui gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito la misura precautelare non possano effettuare, per una qualsiasi ragione, la relazione orale prevista dall’art. 558, comma 3, cod. proc. pen., potendo, in tal caso, essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione di servizio redatti dagli operanti, in ragione del richiamo alla previsione dell’art. 122 disp. att. cod. proc. pen. operato dall’art. 558, comma 4, cod. proc. pen. o comunque, ove predisposta e trasmessa, la relazione scritta dei predetti, in quanto ciò che il procedimento in oggetto intende assicurare non è l’oralità della relazione afferente l’eseguito arresto, ma la celere definizione della convalida, consentendo la presentazione dell’arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall’art. 386, comma 3, cod. proc. pen.

La cassazione ricostruisce la normativa in proposito ricordando che l’art. 558 cod. proc. pen., che disciplina la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio direttissimo nel procedimento di competenza del tribunale monocratico, stabilisce testualmente al primo comma che “Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero”.

Al comma 3 del medesimo articolo è previsto poi che “Il giudice al quale viene presentato l’arrestato autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l’arrestato per la convalida dell’arresto”.

Non è revocabile in dubbio che il comma 3 dell’art. 558 cod. proc. pen., nel fare riferimento all’agente o ufficiale di polizia giudiziaria che presenta l’arrestato davanti al giudice del dibattimento per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, presuppone, in linea generale, che l’autore della relazione sia uno degli agenti che ha partecipato all’esecuzione dell’arresto. 

Gli agenti che presentano l’arrestato possono essere, infatti, solo quelli “che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato‘; come testualmente stabilito al comma 1 del medesimo articolo.

Neppure è revocabile in dubbio che il riferimento a coloro che “hanno avuto in consegna l’arrestato” riguardi soltanto l’ipotesi di arresto operato dal privato che, ai sensi dell’art. 383, comma 2, cod. proc. pen., è tenuto “senza ritardo” a consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria.

Oltre al dato testuale, anche la ratio della già menzionata disposizione normativa non giustifica una sua diversa interpretazione, atteso che la relazione orale sull’arresto deve essere evidentemente curata dagli stessi agenti che, avendo partecipato all’esecuzione dell’arresto, sono anche coloro in grado di fornire indicazioni più dettagliate e precise sulle modalità e le ragioni dell’arresto e che a norma dell’art. 357, comma 1, cod. proc. pen. devono anche provvedere a redigere il relativo verbale di arresto che va trasmesso al pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto a norma dell’art. 386, comma 3, cod. proc. pen.

Solo nel caso di arresto eseguito da privato, gli agenti incaricati della relazione orale vengono individuati, per forza di cose, in quelli che hanno preso in consegna l’arrestato e che hanno redatto il relativo verbale secondo quanto previsto dall’art. 383, comma 2, cod. proc. pen.

Va aggiunto che la disposizione dell’art. 120 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui agli adempimenti previsti dall’art. 386 cod. proc. pen. possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l’arresto, riguarda solo le formalità che devono essere svolte dopo l’esecuzione dell’arresto, tra cui sono contemplate le comunicazioni previste per l’arrestato, il difensore ed il pubblico ministero, ma certamente non vi rientrano le attività che afferiscono alla presentazione dell’arrestato davanti al giudice del dibattimento.

Ciò premesso, va però osservato che pur non essendo previsto che la relazione orale possa essere svolta da parte di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno proceduto all’arresto, ciò non esclude che la procedura di convalida davanti al giudice del dibattimento possa svolgersi anche nel caso in cui quest’ultimi per una qualsiasi ragione non possano essere presenti.

Sul piano sistematico va osservato, in primo luogo, che la relazione orale non costituisce un atto procedurale indefettibile della convalida dell’arresto, non essendovi ragioni per escludere a determinate condizioni che la relazione orale possa essere omessa, senza conseguenze sulla legittimità dell’ordinanza di convalida.

L’art. 588, comma 3, cod. proc. pen., prevede che sia il giudice del dibattimento ad autorizzare l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a relazionare oralmente, ma è anche espressamente prevista (al comma 4 del medesimo articolo) la possibilità alternativa che l’arrestato sia presentato davanti al giudice personalmente dal pubblico ministero, senza la partecipazione degli agenti di polizia giudiziaria allorché il pubblico ministero ordini che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione nelle modalità previste dall’art. 386, comma 4, cod. proc. pen., ovvero mediante la conduzione dell’arrestato nella casa circondariale o negli altri luoghi indicati secondo le nuove modalità introdotte dai commi 4-bis e 4-ter dell’art. 558 cod. proc. pen.

In tal caso, è evidente che la convalida sarà disposta unicamente sulla base del verbale di arresto senza alcuna relazione orale come, del resto, previsto ordinariamente per l’udienza di convalida dall’art. 391 cod. proc. pen., le cui disposizioni sono espressamente richiamate in quanto compatibili anche nel procedimento di convalida che si svolge davanti al giudice del dibattimento.

Ma nulla esclude che la relazione orale possa essere ritenuta superflua dal giudice del dibattimento anche nell’ipotesi di presentazione dell’arresto da parte degli agenti di polizia giudiziaria di cui al primo comma dell’art. 558 cod. proc. pen., potendo il giudice legittimamente utilizzare per la convalida il verbale di arresto e le relazioni di servizio poste a base della richiesta di convalida che vanno trasmesse al giudice come previsto in generale dall’art. 122 disp. att. cod. proc. pen. per l’udienza di convalida che si svolge davanti al giudice per le indagini preliminari, le cui disposizioni sono comunque da intendersi richiamate dall’art. 558, comma 4, cod. proc. pen., perché certamente compatibili con riferimento alla piena utilizzabilità per la decisione della documentazione dell’attività svolta dalla polizia giudiziaria.

La relazione orale può essere ritenuta superflua dal giudice del dibattimento, quindi, anche nel caso di presentazione da parte degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria dell’arrestato per la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio direttissimo a norma del comma 1 dell’art. 558 cod. proc. pen. allorché la relazione dell’arresto sia stata già predisposta in forma scritta dagli agenti abilitati alla verbalizzazione, essendo il contenuto precettivo della norma non già quello di prescrivere la forma orale della relazione sull’arresto come condizione necessaria per la convalida, quanto piuttosto di consentire agli agenti di polizia giudiziaria di condurre l’arrestato immediatamente davanti al giudice che tiene udienza anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall’art. 386, comma 3, cod. proc. pen. per la messa a disposizione del pubblico ministero dell’arrestato e per la trasmissione al predetto organo dell’accusa del relativo verbale di arresto.

In altri termini, per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica la disciplina della convalida dell’arresto e del contestuale giudizio direttissimo si differenzia da quella prevista dall’art. 449 cod. proc. pen. per i reati di competenza del tribunale collegiale non già per una più restrittiva previsione di formalità procedurali sanzionate a pena di nullità, ma all’opposto per assicurare la più celere definizione della convalida da parte del giudice del dibattimento / consentendo la presentazione dell’arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto per la comunicazione del verbale di arresto al pubblico ministero, e quindi per consentire al giudice di vagliare la legittimità dell’arresto anche sulla base della sola relazione orale da parte dell’agente di polizia giudiziaria che ha eseguito l’arresto.

Nell’udienza fissata per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo davanti al collegio, regolata dall’art. 449 cod. proc. pen. è stabilito, invece, che sia unicamente il pubblico ministero a presentare l’arrestato, non essendo prevista la possibilità di procedere alla convalida prima della trasmissione del verbale di arresto e degli atti relativi al pubblico ministero a norma del comma 3 dell’articolo 387 cod. proc. pen., come ammesso, invece, per i reati meno gravi di competenza del tribunale monocratico, in cui la possibilità che siano gli stessi agenti che hanno proceduto all’arresto a presentare l’arrestato risponde alla esigenza di ridurre, ove possibile, al massimo i tempi di definizione della convalida e del contestuale giudizio direttissimo, in ragione della prevedibile minore complessità degli atti da compiere in relazione alla minore gravità dei reati di competenza del tribunale monocratico.

Diversamente detto, va evidenziato che la procedura di convalida dell’arresto che si svolge nel contesto della presentazione per il giudizio direttissimo davanti al tribunale monocratico prevede la possibilità che la convalida avvenga sulla base della semplice relazione orale da parte degli agenti di polizia giudiziaria, anche senza verbalizzazione per iscritto delle modalità dell’arresto, salvo il caso in cui il pubblico ministero non ordini che l’arrestato sia messo a sua disposizione e provveda personalmente a curare la presentazione dell’arrestato per l’udienza, essendo in tal caso prevista una disciplina corrispondente a quella della convalida dell’arresto davanti al tribunale collegiale regolata dall’art. 449 cod. proc. pen.

Ma ciò non comporta che la disciplina prevista dal primo comma dell’art. 558 cod. proc. pen. precluda la procedura di convalida dell’arresto davanti al giudice del dibattimento nel caso in cui taluno degli agenti operanti che hanno eseguito l’arresto si trovi nell’impossibilità di partecipare all’udienza, essendo sempre consentito al giudice di vagliare la legittimità dell’arresto sulla base del verbale di arresto che costituisce l’ordinario strumento di cognizione previsto per l’udienza di convalida regolata dall’articolo 391 cod. proc. pen., le cui disposizioni, espressamente richiamate sia dall’art. 449 che dall’art. 558 cod. proc. pen., vanno applicate anche per la convalida che si svolge davanti al giudice del dibattimento competente per il contestuale giudizio direttissimo, sia nel procedimento davanti al tribunale collegiale che in quello davanti al tribunale monocratico.

Quindi il Giudice può vagliare l’operato sulla base del verbale di arresto ma la difesa cosa può verificare senza poter fare domande a chi ha eseguito l’arresto?