Remissione della querela per mancata presentazione in udienza del querelante (di Vincenzo Giglio)

Cass, pen., Sez. 2^, sentenza n. 33648/2023, udienza del 28 giugno 2023, si occupa, nei termini che seguono, della nuova forma di remissione processuale tacita inserita nell’art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen.

Ai sensi dell’art. 152 cod. pen., si ha remissione extraprocessuale tacita della querela, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

L’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, ha novellato tale disposizione, introducendo, al n. 1 del nuovo terzo comma, una forma di remissione processuale tacita, che si ha «quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone».

Nella generalizzata ottica della recente riforma, tesa a far dipendere, per un ampio novero di reati, la permanenza dell’illecito nella sfera del penalmente rilevante da una manifestazione di volontà della persona offesa effettivamente interessata all’accertamento di fatti e responsabilità da parte dell’autorità giudiziaria, la norma recepisce e formalizza una prassi diffusa nella quotidianità giudiziaria, dettata da chiari intenti deflattivi oltre che di giustizia sostanziale, avallata dal massimo consesso di legittimità (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239, secondo cui integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Conformi, da ultimo, Sez. 5, n. 42334 del 20/10/2022, non massimata, e Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Rv. 280484).

Per evidenti ragioni di coordinamento di sistema, è stato del pari introdotto il comma 1-bis dell’art. 133 cod. proc. pen, che limita il potere di disporre l’accompagnamento coattivo del testimone e di altri soggetti processuali, qualora la mancata comparizione del querelante integri una remissione tacita della querela.

La Relazione illustrativa connota questo meccanismo processuale in termini di automaticità in presenza dei presupposti di legge, coerentemente con la nettezza della formulazione della norma di nuovo conio.

A presidio della tutela di soggetti deboli a qualsiasi titolo, è però esplicitamente posta la previsione dell’art. 152, quarto comma, cod. pen., che esclude l’applicazione della “nuova” causa di remissione tacita in caso di persone offese minorenni, incapaci o in condizioni di particolare vulnerabilità ai sensi dell’art. 90-quater cod. proc. pen. e comunque – onde scongiurare il rischio che eventuali negligenze del rappresentante possano risolversi in una diminuzione di tutela per gli interessi sostanziali del rappresentato – in tutte le situazioni in cui il querelante non comparso sia persona che ha proposto querela agendo in luogo della persona offesa e nell’assolvimento di un dovere di carattere pubblicistico (come, ad esempio, gli esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, gli amministratori di sostegno a ciò autorizzati, i curatori speciali.

D’altronde, in maniera sistematicamente inevitabile (e in linea di continuità con la riflessione giurisprudenziale i cui esiti sono stati poi trasfusi nella Novella; cfr. Sez. 3, n. 36475 del 07/06/2019, Rv. 277555, secondo cui i fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela devono essere non equivoci, obiettivi e concludenti e vanno di volta in volta valutati dal giudice di merito, con apprezzamento insindacabile nel giudizio di legittimità), occorre nondimeno ancorare l’attivazione della sequenza procedimentale diretta all’accertamento della sopravvenuta improcedibilità per facta concludentia ad una valutazione non superficiale del requisito della mancanza di giustificazioni della mancata comparizione.

Proprio per questo motivo, peraltro, il legislatore ha ritenuto superflua l’introduzione di un’espressa clausola di salvaguardia rispetto a ogni forma di indebito condizionamento, analoga a quella prevista dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

Ad ogni buon conto, la disposizione derogatrice di cui all’art. 133, comma 1-bis, cod. pen., limita il proprio ambito operativo ai soli casi in cui la remissione tacita di querela «è consentita».

Spetterà dunque al giudice, anche di ufficio, svolgere ogni utile verifica in tema di sussistenza o meno del giustificato motivo richiesto dalla fattispecie processuale, in particolare laddove emergano circostanze da cui poter fondatamente desumere la sussistenza di violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altre utilità ovvero comunque un’illecita interferenza.

Solo all’esito di un simile doveroso controllo (laddove necessario), l’eventuale assenza del querelante potrà essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di voler ulteriormente insistere per la punizione del colpevole.