Garanzie di libertà del difensore: un ripasso opportuno della Corte di cassazione (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 33617/2023, udienza del 31 maggio 2023, ribadisce, nei termini che seguono, i principi applicabili riguardo alle garanzie di libertà del difensore poste dall’art. 103 cod. proc. pen. e la finalità generale di tale norma.

Occorre stabilire se le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall’art. 103 cod. proc. pen. siano riferibili ai soli avvocati che assumono l’ufficio di difensore nel procedimento nel quale vengono disposti la perquisizione o il sequestro o anche ai legali che svolgano o abbiano svolto l’ufficio in favore dell’investigato, ma in diversi affari o procedimenti.

La questione è già stata affrontata e risolta dalle Sezioni unite con sentenza risalente, ma mai contrastata (Sez. U, sentenza n. 25 del 12/11/1993, dep. 1994, Grollino, Rv. 195627), che ha avallato l’orientamento che giunge alla conclusione che tali garanzie «non vanno limitate al difensore dell’indagato o dell’imputato nel cui procedimento sorge la necessità di attività di ispezione, ricerca o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengono eseguiti nell’ufficio di un professionista, iscritto all’albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l’attività di ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta», valorizzando all’uopo le chiare indicazioni provenienti dalla Relazione al Progetto preliminare del 1978 e segnalando l’inesistenza di ragioni logico sistematiche a sostegno del difforme indirizzo, inteso a limitare la garanzia al difensore dell’indagato nel cui procedimento sorge la necessità di attività di ispezione, ricerca sequestro o intercettazione.

Nella sentenza della Suprema Corte n. 44892 del 25/10/2022 (Sez. 2, Rv. 283822 — 01) vengono illustrati contenuti della sentenza delle Sezioni unite ora menzionata e si spiega che «i giudici della sentenza Grollino segnalavano come siffatta limitazione risulterebbe ingiustificata perché darebbe “la possibilità di incidere sulla sfera riservata al difensore attraverso attività investigative formalmente estranee al procedimento de quo, ma che potrebbero far acquisire indirettamente alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero notizie ed elementi utili ai fini dell’indagine“.

Veniva, peraltro, chiarito che l’interpretazione avallata risponde all’esigenza di garantire il libero ed ampio dispiegamento dell’attività difensiva e del segreto professionale (così come negli artt. 200 e 256 c.p.p.), che trovano diretto supporto nell’art. 24 Cost., il quale sancisce la inviolabilità della difesa, come diritto fondamentale della persona.

La latitudine e pregnanza interpretativa di Sez. U. Grollino, che muovendo dall’analisi testuale dell’art. 103 e confutando in via logica e sistematica il contrario orientamento, ha concluso “che la norma prende in considerazione l’attività difensiva e non il rapporto instaurato nel procedimento in cui sono compiuti gli atti di ricerca della prova” non è efficacemente contrastata dalla successiva giurisprudenza, solo apparentemente unanime nell’escludere le garanzie dell’art. 103 cod. proc. pen. al difensore indagato, dal momento che le decisioni evocate dal ricorrente hanno esaminato casi in cui non constava l’esistenza di un rapporto professionale tra il soggetto investigato e il legale (Sez. 2, n. 32909/2012, cit.), ovvero si riferiscono ad ipotesi in cui il difensore era indagato per reati commessi in danno dell’assistito (Sez 2, n. 31177 del 16/05/2006, Rv. 234858); o, ancora, concernono specificamente le prerogative accordate agli investigatori privati (Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Rv. 275091-02).

Nel segno della continuità con Sez. U. Grollino si pongono altre pronunzie che evidenziano come le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall’art. 103 cod. proc. pen. non riguardano solo il difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di svolgerle attività di ispezione, perquisizione o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengano eseguiti nello studio di un professionista iscritto all’albo degli avvocati, che abbia assunto la difesa di qualsiasi assistito, sia nel procedimento «de quo» che in altro procedimento, anche del tutto estraneo rispetto a quello in cui l’attività di ricerca, perquisizione e sequestro venga compiuta, atteso che non si tratta di privilegi di categoria, finalizzati alla «tutela» della dignità dei suoi appartenenti, ma del riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa, come diritto fondamentale della persona garantito dall’art. 24 della Costituzione (Sez. 6, n. 20295 del 12/03/2001, Rv. 218841; Sez. 4, n. 23002 del 03/04/2014, Rv. 262235; in tema di sequestro presso difensore indagato, Sez. 5, n. 27988 del 21/09/2020, Rv. 280665-01; Sez. 2, n. 19255 del 30/03/2017, Rv. 269660).