Unitarietà della difesa d’ufficio e possibilità di una sola notifica a scelta tra il difensore nominato d’ufficio ex art. 97 comma 1 e il difensore designato ex art. 97 comma 4 c.p.p. (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 30231/2023 è tornata a pronunciarsi sulla difesa ex articolo 97 n. 4 codice procedura penale e il principio dell’unitarietà della difesa d’ufficio che implica la possibilità di una sola notifica a scelta tra il difensore nominato d’ufficio ex articolo 97 comma 1 e il difensore disegnato ex articolo 97 comma 4 c.p.p.

Fatto

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli articoli 178 e 179 cod. proc. pen.

L’eccepita nullità deriverebbe dal fatto che il decreto di fissazione del giudizio di appello non sarebbe stato notificato al difensore di ufficio originariamente nominato ma al difensore successivamente nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 cod. proc. pen. con conseguente violazione del diritto dell’imputato ad avere “un difensore di sua scelta” riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c) della CEDU.

Decisione

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha dato seguito al consolidato principio di diritto secondo cui, in caso di nomina di un difensore d’ufficio e successiva designazione di un sostituto ex art. 97 n. 4 cod. proc. pen., questi assume i doveri del difensore e perciò a lui, come al difensore d’ufficio originariamente nominato, può essere notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, non essendo previsto un diritto dell’interessato ad una duplice notifica mediante consegna ad entrambi i difensori, attesa l’unitarietà della difesa di ufficio (vedi Sez. 3, n. 37590 del 06/10/2020, Rv. 280427 – 01).

La notifica può essere perciò fatta indifferentemente all’uno od all’altro dei difensori d’ufficio senza che ciò comporti lesione dei diritti dell’imputato.

In proposito ricordiamo il precedente datato della cassazione sezione 3 sentenza numero 8152/2004 che in tema di notifica dell’estratto contumaciale al difensore nominato ex articolo 97 comma 4 c.p.p. o al difensore d’ufficio nominato ex articolo 97 comma 1 c.p.p. ha stabilito che “in presenza di due difensori di ufficio, ambedue legittimati a proporre impugnazione, la notifica dello estratto contumaciale a norma dell’art. 161, quarto comma, c.p.p., è da ritenere legittimamente eseguita alternativamente presso l’uno o presso l’altro, non essendo previsto un diritto dello interessato ad una duplice notifica mediante consegna ad entrambi i difensori, attesa l’unitarietà della difesa di ufficio, a differenza della possibile coesistenza di più difensori di fiducia” (sez. 6^, 199402733, riv. 200604; conf. sez. 1^, 199504295, Markovic ed altri, riv. 202451).

La Suprema Corte ricorda, inoltre, l’indirizzo interpretativo che prevede che: “nessuna disposizione processuale fa divieto al giudice di nominare all’imputato, rimasto privo di difensore a seguito della rinuncia all’incarico del legale da lui designato, quale difensore d’ufficio lo stesso professionista, salva, comunque, l’ipotesi di incompatibilità che possa pregiudicare l’utile esercizio della difesa, che dev’essere rappresentata dal difensore e vagliata dal giudice.” (sez. 3^, 199406184, riv. 198867; conf. sez. 1^, 199604036, riv. 204213).

Deve essere inoltre rilevato che l’art. 97, comma 4^ prima parte, c.p.p., come sostituito dall’art. 3 della L. 6.3.2001 n. 60, prevede espressamente, nei casi in cui l’imputato non possa essere assistito dal proprio difensore di fiducia, per le ragioni indicate dalla norma, la nomina di un difensore immediatamente reperibile; ne’, peraltro, l’ultima parte del medesimo comma commina la nullità per l’ipotesi dell’inosservanza dell’obbligo di nominare un difensore di ufficio iscritto nell’apposito albo di cui al secondo comma dell’art. 97 c.p.p., di talché, per il principio della tassatività vigente in materia, la nomina quale difensore di ufficio di un professionista non iscritto al predetto albo non può ritenersi affetta da nullità.

Ciò precisato, si rileva, infine, che, come già ricordato la cassazione ritiene che: “in presenza di due difensori di ufficio, ambedue legittimati a proporre impugnazione, la notifica dello estratto contumaciale a norma dell’art. 161, quarto comma, c.p.p., è da ritenere legittimamente eseguita alternativamente presso l’uno o presso l’altro, non essendo previsto un diritto dello interessato ad una duplice notifica mediante consegna ad entrambi i difensori, attesa l’unitarietà della difesa di ufficio, a differenza della possibile coesistenza di più difensori di fiducia.”

Quindi una sola notifica tra i due difensori d’ufficio e l’imputato dovrà sperare nella diligenza del prescelto dal cancelliere di turno.