Un errore “stupefacente”: 549 grammi di cocaina trasformati in 549 chili (di Vincenzo Giglio)

Premessa

Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 30001/2023, udienza del 9 giugno 2023, corregge un singolare errore della Corte territoriale in funzione di giudice dell’esecuzione.

Il ricorrente aveva presentato una richiesta di continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.

La Corte territoriale l’ha accolta, compiendo tuttavia un errore stupefacente (è il caso di dirlo, come si vedrà immediatamente di seguito).

Ecco i passaggi cruciali della sentenza di legittimità.

La decisione della Corte di cassazione

Con ordinanza depositata in data 31 gennaio 2023 la Corte di appello, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata dal ricorrente, ha riconosciuto la continuazione fra i reati  di cui alle sentenze pronunciate, in data 24 giugno 2020, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano e, in data 10 novembre 2020, dalla Corte di appello di Bologna, determinando la pena complessiva di anni 16 e mesi otto di reclusione.

Il difensore dell’interessato ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione dell’aumento di pena per il reato così detto satellite, giudicato dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, per travisamento del fatto, ritenuto avente ad oggetto 549 chili di cocaina, mentre si trattava di 549 grammi di cocaina.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione della pena relativa ai reati satellite nella continuazione interna alla condanna più grave.

Il primo motivo di ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, dell’ordinanza impugnata.

La commisurazione dell’aumento di pena per il reato giudicato dalla sentenza milanese è stata fondata sulla gravità del fatto, desumibile dal dato quantitativo, che, però, è stato apprezzato in termini manifestamente difformi dall’accertamento compiuto in sentenza, laddove la condotta era stata ritenuta relativa al quantitativo di grammi 549 di cocaina, e non al diverso, e di ben maggiore gravità, quantitativo di 549 chilogrammi di cocaina ritenuto dal giudice dell’esecuzione.

Va, dunque, pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a rinnovare il giudizio di determinazione del trattamento sanzionatorio senza ripetere la carenza motivazionale denunciata.