Cassa forense: il maquillage per far quadrare i conti in una proposta di legge (di Riccardo Radi)

I conti non tornano e nonostante le rassicurazioni da parte degli esponenti della Cassa Forense di non preoccuparsi lo scenario è a tinte fosche. Per gli avvocati aumentano i contributi da versare e diminuiscono le pensioni.

Registriamo la presentazione di una proposta di legge (il testo è allegato alla fine del post) che intende modificare sostanzialmente l’attuale normativa in materia di equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Oggi la normativa prevede che l’equilibrio tra entrate contributive e spese per le pensioni si basa su bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense è una persona giuridica di diritto privato, è un ente senza scopo di lucro e non fruisce di finanziamenti pubblici; pur essendo divenuto privato, resta soggetto a controlli pubblici, come la verifica ministeriale dei bilanci, il controllo della Corte dei conti e quello della Commissione parlamentare poiché permane inalterato il carattere pubblicistico dell’attività svolta.

Alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense è stata riconosciuta un’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, a cui consegue il potere di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti.

Il suddetto potere di deroga deriva dalla delegificazione.

In questo scenario si inseriscono gli adempimenti richiesti dalla cosiddetta « legge Fornero » a carico delle casse di previdenza private, alle quali, ai sensi dell’articolo 24, comma 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è imposto di « assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni ».

Il patrimonio della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nel bilancio consolidato del 2021, ovvero il miglior bilancio consolidato della sua intera storia, ammonta a 15,2 miliardi di euro circa e, utilizzando le modalità di calcolo con cui la legge Fornero impone di assicurare l’equilibrio tra le entrate e la spesa pensionistica, nel 2049, benché si presuma che raggiungerà circa 50 miliardi di euro, secondo le previsioni attuariali potrebbe entrare in squilibrio.

Per questo, al fine di assicurare l’ipotetico equilibrio tra le entrate contributive e le spese per le prestazioni pensionistiche, così come individuate su calcoli del tutto empirici, il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha recentemente approvato una riforma del regolamento unico della previdenza forense che comporterà:

a) l’aumento dei contributi per tutti (dal 15 per cento al 17 per cento), compresi i pensionati (contributo a fondo perduto dal 7,5 per cento al 10 per cento);

b) la diminuzione dell’ammontare delle future pensioni (coefficiente moltiplicatore ridotto da 1,40 per cento a 1,30 per cento), comprese quelle minime (da euro 923 a euro 692 mensili);

c) il mantenimento dell’attuale elevato importo delle sanzioni (fino al 50 per cento sul dovuto) e degli interessi (2,75 per cento) per i ritardati pagamenti.

Questi aumenti andrebbero a incidere fortemente sulla sostenibilità della professione, penalizzando soprattutto le fasce più deboli, ossia le donne e i giovani, già fortemente in crisi per la congiuntura economica negativa degli ultimi anni.

Da qui la necessità di fermare questa riforma riducendo l’arco temporale di riferimento dei bilanci, ai fini dell’equilibrio finanziario delle gestioni, al massimo a trentacinque anni, rispetto agli attuali cinquanta, con la facoltà inoltre di poter attingere, in caso di necessità, ad almeno una parte del consistente patrimonio dell’ente.

È opportuno sottolineare che tale riduzione non avrebbe alcuna incidenza sul bilancio dello Stato, poiché le casse di previdenza private sono persone giuridiche di diritto privato ed enti senza scopo di lucro che non fruiscono di finanziamenti pubblici.

Al riguardo, si rileva che l’intervento di modifica del citato comma 24 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nel senso indicato dalla presente proposta di legge, è possibile tenuto conto che la richiamata riforma del regolamento unico della previdenza forense potrà entrare in vigore solo dopo che i Ministeri vigilanti, ossia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia.

Basterà il “maquillage” per salvare le pensioni degli avvocati?