Appello cartolare: il mancato rispetto dei termini determina una nullità ex art. 178 lettera c) cpp (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 30378 del 12 luglio 2033 ha ribadito che la scansione delle fasi, attraverso precisa procedimentalizzazione dell’udienza cartolare, prevede specifici oneri entro cui, con termini perentori valevoli per tutte le parti, disciplinare il contraddittorio: ne consegue che integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell’articolo 178, comma 1, lettera c), Cpp, il deposito tardivo, da parte del procuratore generale, delle conclusioni scritte per l’udienza, dovendosi precisare che anche nel giudizio cartolare d’appello il rispetto della natura perentoria del termine è imprescindibilmente funzionale non solo al corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, ma, aspetto non meno rilevante, per il necessario spazio di valutazione per il giudice.