Procura speciale al difensore: non necessarie formule sacramentali, sufficiente la chiara volontà del mandante (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 29612/2023, camera di consiglio del 30 marzo 2023, chiarisce che, nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte, (Sez. 4 – , sentenza n. 3445 del 11/09/2019 Ud., dep. il 2020, Rv. 278026 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4676 del 22/10/2014 Ud., dep. il 2015, Rv. 262473 – 01).

Tali requisiti sono certamente presenti nel mandato difensivo in esame, ove si guardi alla già evidenziata sua collocazione (allegato all’istanza difensiva) e al suo contenuto, che fa esplicito riferimento al procedimento penale cui esso si riferisce, all’attività processuale per cui esso è conferito (presentazione richiesta di riesame) e al provvedimento oggetto dell’impugnazione per cui è stato conferito (provvedimento di sequestro emesso nell’ambito del procedimento penale suindicato). Tutti gli elementi sopra indicati non lasciano margini d’incertezza circa la specificità del mandato, essendo ben individuata ed esattamente individuabile l’attività difensiva per cui ha conferito mandato al suo difensore. La presenza di una valida procura speciale importa l’annullamento senza dell’ordinanza impugnata, che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame in violazione di legge.